Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ERICE il 13/12/1978
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che NOME COGNOME a mezzo dei difensori avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che h confermato la condanna per il reato di cui all’art. 44, comma 1 lettera c) del d.P.R. 380 del alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda (per i reati di cui all’ar comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 è stato prosciolto per rinnessione in pristino e di cui agl zo, 4 93-95 e 64-71 medesimo decretoYpr sciolto per oblazione), articolando tre motivi di ricors deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione n fattispecie di cui all’art. 44 lettera b) del d.P.R. 380 del 2001, nonchè violazione di legge di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. ed all’eccess del trattamento sanzionatorio.
Rilevato che la nullità per l’omesso avviso di fissazione dell’udienza dell’13 giugno 2 avanti alla Corte di cassazione, all’avv. COGNOME è sanata per raggiungimento dello scopo aven il citato difensore depositato memoria scritta nella quale, dopo aver dato atto che era stato avviso all’avv. COGNOME non ha eccepito la nullità e ha contestato i profili di inammis rilevati in sede di esame preliminare ed ha chiesto la trasmissione degli atti in Sezione.
Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché si tratta di doglia inedita, in quanto non dedotta con l’appello. Trova dunque applicazione il principio secondo non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di app abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado d o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. pro pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivaz Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Se è pur vero che la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni s Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 comma secondo cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, non di meno la sua soluzione non deve richiedere accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, . 232773 – 01), come -e caso in esame come si evince dal tenore del motivo di ricorso chMiiretto a contestare in vi fatto il presupposto di fatto (esistenza e tipologia del vincolo ambientale). Il motivo ris manifestamente infondato.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivbd profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridi giudice di merito posto che con motivazione, che ‘non è manifestamente illogica né contraria Cy diritto: la Corte d’appello ha evidenziato che la particolare tenuità del fatto, 131- bis cod.pen., è esclusa dalla circostanza che le opere erano di notevoli dimensioni ed era state realizzate all’interno del sito protetto delle saline di Trapani;
Rilevato che il terzo motivo, è anch’esso manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenu rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissar
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Per tale motivo, considerarsi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov
valutazione della congruità della pena al pari richieda un più benevolo giudizio di bilanciame tra attenuanti e aggravanti, a meno che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (così Sez. 5, n. 5582
30/09/2013, dep. 4/02/2014, COGNOME Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
11/01/2008, COGNOME e altro, Rv. 238851). Sul punto la corte territoriale ha ampiame argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la pena inflitta (cfr. p. 5 della se
impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.