Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo ‘Nuovi’
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: i motivi del ricorso devono essere coerenti e sviluppati gradualmente nei vari gradi di giudizio. La vicenda in esame evidenzia come la presentazione di argomentazioni inedite davanti alla Suprema Corte porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una strategia difensiva ben definita sin dall’inizio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Spaccio al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sebbene in una forma di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Inizialmente, l’imputato era stato assolto da altre accuse, ma la condanna per il reato principale era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando tre specifici vizi nella sentenza di secondo grado.
Le Doglianze Davanti alla Suprema Corte
Il ricorso si articolava su tre punti principali:
1. La recidiva: Il ricorrente contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
2. Le attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. La confisca: Si opponeva all’ordine di confisca di una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, sostenendo che derivasse da una vincita al bingo.
Queste argomentazioni sono state sottoposte al vaglio della Suprema Corte, che però le ha respinte in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso Cassazione e il principio del ‘motivo nuovo’
La Corte ha innanzitutto rilevato un vizio procedurale insanabile riguardo alla contestazione sulla recidiva. Questo specifico motivo non era mai stato sollevato nell’atto di appello presentato alla corte territoriale. Di conseguenza, è stato qualificato come ‘motivo nuovo’. Nel nostro ordinamento, il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito e non una terza istanza di giudizio. Pertanto, non è possibile introdurre per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere discusse e decise nei gradi precedenti. Questo errore strategico ha reso, da solo, inammissibile tale doglianza.
La Manifesta Infondatezza delle Altre Censure
Anche gli altri due motivi sono stati ritenuti privi di fondamento. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha semplicemente notato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d’Appello le aveva effettivamente concesse. La censura era quindi basata su un presupposto fattuale errato.
Relativamente alla confisca, i giudici di legittimità hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica. La versione difensiva della ‘vincita al bingo’ era stata esaminata e ritenuta inverosimile, fornendo una risposta puntuale agli argomenti dell’imputato. La Cassazione, non potendo riesaminare i fatti, si è limitata a verificare la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ritenendola immune da vizi.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si basa su una combinazione di rigore procedurale e rispetto dei limiti del proprio giudizio. L’inammissibilità deriva dal principio che non si possono ‘saltare’ i gradi di giudizio introducendo censure nuove in Cassazione. Inoltre, la Corte ha ribadito che le valutazioni di merito, come la credibilità di una giustificazione per il possesso di denaro (la vincita al bingo), se adeguatamente motivate dal giudice di secondo grado, non sono sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile nel suo complesso perché basato su un motivo proceduralmente vietato e su altri palesemente infondati.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito sull’importanza di una corretta impostazione dei motivi di impugnazione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea che il ricorso per Cassazione non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione della legge, dove gli errori procedurali si pagano a caro prezzo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché una delle censure, quella relativa alla recidiva, costituiva un ‘motivo nuovo’, ovvero un’argomentazione non presentata nel precedente grado di appello. Le altre lamentele sono state ritenute manifestamente infondate.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘nuovo’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘nuovo’ quando viene sollevato per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione senza essere stato precedentemente sottoposto all’esame del giudice d’appello. Il sistema processuale vieta questa pratica per garantire la gradualità del giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11557 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 05/08/1969
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 37881/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così riqualificato il capo A, in primo grado; assolto dai rea dei capi D ed E in primo grado eBeC in secondo grado);
Rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego generiche, l’applicazione della recidiva e l’ordine di confisca;
Rilevato che nell’atto di appello non era stato formulato alcun motivo sulla recidiva che quindi da considerarsi nuovo e come tale inammissibile, che le generiche sono state riconosciute nella sentenza di appello, che la confisca come provento dello spaccio è stata adeguatamente motivata, perché nella sentenza impugnata vi è puntuale risposta in ordine all’inverosimiglianza degli argomenti difensivi svolti con riferimento alla presunta vincita al bingo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente