Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi di Appello Sono Sbagliati
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la precisione e la pertinenza dei motivi di ricorso siano fondamentali nel processo penale. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso Cassazione presentato da un imputato contro una sentenza di condanna per il reato di evasione, evidenziando una serie di errori procedurali che hanno precluso qualsiasi discussione nel merito. Questo caso sottolinea l’importanza di una strategia difensiva ben costruita sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che lo aveva condannato per il reato di evasione. Giunto dinanzi alla Suprema Corte, la sua difesa ha presentato diversi motivi di ricorso che, tuttavia, si sono rivelati gravemente viziati. L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso non poteva essere accolto, non per l’infondatezza delle argomentazioni, ma perché le stesse non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una pluralità di ragioni, tutte riconducibili alla scorretta formulazione del ricorso. I giudici hanno smontato l’impianto difensivo evidenziando vizi insanabili che hanno reso inevitabile una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione.
Motivi Nuovi e Non Ammessi
Un punto cruciale della decisione riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La Corte ha rilevato che tale motivo non era mai stato sollevato nell’atto di appello presentato al giudice di secondo grado. Nel giudizio di Cassazione non è possibile introdurre questioni nuove che non siano state precedentemente sottoposte al giudice del merito. Questo principio serve a garantire la gradualità del giudizio e a evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
Motivi Inconferenti e Reiterativi
Oltre alla novità di alcuni argomenti, altri motivi sono stati giudicati palesemente inconferenti. Incredibilmente, il ricorso faceva riferimento a un’altra persona, a un fatto diverso commesso in un anno differente (2008 anziché 2018) e sollevava questioni, come la prescrizione, totalmente estranee alla posizione dell’imputato. Inoltre, le argomentazioni erano mere ripetizioni di quelle già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche o profili di illegittimità specifici della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è strettamente procedurale. I giudici hanno sottolineato che il loro ruolo è quello di controllare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non di riesaminare i fatti (giudizio di merito). Le valutazioni della Corte d’Appello erano state ritenute logiche, coerenti e giuridicamente corrette. Poiché i motivi del ricorso erano generici, irrilevanti o proponevano questioni non ammesse in quella sede, l’unica conclusione possibile era dichiararne l’inammissibilità. La decisione si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze di un ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per la pratica forense: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia e attenzione. Non è sufficiente avere ragione nel merito se non si rispettano le rigorose regole procedurali. Le conclusioni pratiche sono chiare: ogni eccezione e argomento difensivo deve essere sollevato tempestivamente nei gradi di merito. Presentare un ricorso con motivi nuovi, confusi o generici porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché un motivo (la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.) non era stato presentato nel precedente grado di appello, mentre gli altri motivi erano irrilevanti (riferiti ad altre persone e fatti), generici e ripetitivi di argomenti già respinti.
È possibile presentare per la prima volta un nuovo motivo di difesa davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La Corte ha specificato che il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto era inammissibile proprio perché non era stato proposto con l’atto di appello, confermando il principio che vieta l’introduzione di nuove questioni nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 20/02/1978
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
83/RG 37097
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché, innanzitutto, il motivo relativo all’applicazione causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non era stato proposto con l’atto di app mentre gli altri motivi appaiono riferiti ad altra persona (tale COGNOME ad altro fatto (comm nel 2008 anziché nel 2018) e con motivi inconferenti rispetto alla posizione di COGNOME (es. quel sulla prescrizione) e comunque reiterativi e già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice d merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in partico pag. 2) e rientranti nella valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugg sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione come nella specie;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025