Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello sono Decisivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, emessa il 5 ottobre 2023, offre un’importante lezione sul rigore procedurale nel processo penale. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso per Cassazione qualora vengano sollevate questioni giuridiche non precedentemente sottoposte al vaglio del giudice d’appello. Questo caso serve come monito sull’importanza di strutturare una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso in Analisi
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. Quest’ultima, in parziale riforma di una precedente pronuncia del Tribunale, aveva condannato l’individuo per una serie di reati, tra cui ricettazione, rifiuto di fornire le generalità, resistenza a pubblico ufficiale e, in particolare, per violazioni del Codice della Strada relative alla guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 7) e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8). La Corte di Appello aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati.
Il fulcro del ricorso presentato alla Suprema Corte riguardava una specifica questione giuridica: la presunta non configurabilità del concorso di reati tra le due violazioni del Codice della Strada.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha troncato sul nascere la discussione, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede nel merito della questione sollevata (cioè se la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe costituiscano uno o due reati), bensì in un vizio puramente procedurale. Gli Ermellini hanno rilevato che tale doglianza non era mai stata presentata come motivo di appello e, pertanto, non era stata esaminata dalla Corte territoriale.
Di conseguenza, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di Introdurre Motivi Nuovi in Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato principio della procedura penale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, sulla base di quanto è stato loro sottoposto. Introdurre per la prima volta una questione in Cassazione, che avrebbe potuto e dovuto essere sollevata in appello, viola la struttura stessa del processo e la funzione della Suprema Corte.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, la quale costantemente afferma che non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni non devolute al giudice di appello. Farlo equivarrebbe a trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, snaturandone il ruolo. Pertanto, essendo il motivo di ricorso ‘nuovo’, esso risulta intrinsecamente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per ogni difensore: l’atto di appello deve essere redatto con la massima cura e completezza. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso di fatto o di diritto, deve essere chiaramente articolato nei motivi di appello. Omettere una censura in quella sede significa, nella maggior parte dei casi, precludersi la possibilità di farla valere successivamente davanti alla Corte di Cassazione. La strategia processuale deve essere lungimirante, anticipando tutti i possibili percorsi argomentativi, per evitare che una valida ragione di diritto si areni contro lo scoglio insormontabile dell’inammissibilità del ricorso per Cassazione.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che una questione non sottoposta al vaglio del giudice di appello non può essere presentata per la prima volta in sede di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa aveva contestato specificamente il ricorrente in Cassazione?
Il ricorrente aveva sollevato una questione sulla non configurabilità del concorso tra i reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 cod. strada).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44511 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44511 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che in parziale riforma della pronuncia resa il 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Bologna di condanna per i reati di cui agli artt.648, comma 2, 651, 337 cod. pen., 186, comma 7, 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Bologna il 24 maggio 2017, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati;
considerato che il ricorso concerne questione (non configurabilità del concorso dei reati di cui all’art.186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414), in quanto tale inammissibile;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
estensore GLYPH
Il esidente •