Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi di Appello sono Decisivi
L’esito di un processo penale può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo e dai tempi in cui queste vengono presentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione e ponendo fine al percorso giudiziario di un imputato. Questa decisione offre spunti fondamentali sulla strategia processuale e sui limiti del giudizio di legittimità, specialmente per quanto riguarda la proposizione dei motivi di ricorso e la valutazione della pena.
I Fatti del Caso
Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua responsabilità penale. Il ricorso si basava su due argomentazioni principali:
1. La mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Una critica al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La Corte Suprema, tuttavia, ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso interamente inammissibile.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Motivi Nuovi
Il primo motivo di ricorso è inciampato in un ostacolo puramente procedurale. La Corte ha rilevato che la questione relativa alla particolare tenuità del fatto non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ovvero in sede di appello.
Questo rappresenta un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione non è una sede dove introdurre argomenti difensivi nuovi. È un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti sulle questioni che sono state loro sottoposte. Proporre un motivo ‘nuovo’ in Cassazione porta, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Il Sindacato della Cassazione sulla Dosimetria della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, non ha superato il vaglio della Corte. La giurisprudenza consolidata della Cassazione limita fortemente la propria capacità di revisione sulle decisioni discrezionali del giudice di merito, come la dosimetria della pena.
La Corte Suprema ha ribadito che la motivazione sulla pena può essere anche implicita o sintetica (ad esempio, con formule come “pena congrua”). L’intervento della Cassazione è giustificato solo quando la decisione del giudice inferiore appare frutto di “mero arbitrio o ragionamento illogico”.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fatto esplicito riferimento ai criteri guida dell’articolo 133 del codice penale per determinare la sanzione. Questo richiamo è stato ritenuto sufficiente a costituire una motivazione adeguata, escludendo qualsiasi vizio di illogicità che potesse giustificare un annullamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due pilastri. In primo luogo, il principio secondo cui non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni non devolute al giudice d’appello. La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. costituiva una censura nuova e, come tale, processualmente inaccettabile. In secondo luogo, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha sottolineato che il proprio sindacato è confinato alla verifica della non manifesta illogicità della motivazione. Poiché la Corte d’Appello aveva ancorato la sua valutazione ai parametri legali dell’art. 133 c.p., senza cadere in arbitrio, la decisione era incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva completa e tempestiva. Ogni argomento e ogni istanza devono essere presentati nei gradi di merito, poiché le porte della Cassazione si chiudono per le questioni non precedentemente dibattute. Inoltre, conferma che la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia e difficilmente sindacabile in sede di legittimità, a meno di palesi vizi logici.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un motivo non proposto in sede di appello è inammissibile. Le questioni devono essere sollevate nei gradi di giudizio precedenti.
La Corte di Cassazione può riesaminare come un giudice ha calcolato la pena (dosimetria)?
Soltanto in casi molto limitati. La Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice sulla pena è frutto di ‘mero arbitrio o ragionamento illogico’. Un semplice richiamo ai criteri dell’art. 133 del codice penale può essere considerato una motivazione sufficiente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 157)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di all’imputazione, è inammissibile.
Il primo motivo, con cui si denuncia la mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen., non è stato proposto in sede di appello ed è, pertanto, inammissibil in questa sede.
Il secondo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, non considera che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuant generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti pun giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 R 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298); tale evenienza non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di appell ha fatto espresso richiamo ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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