Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Nuovi o Ripetitivi
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli ostacoli procedurali più significativi nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito due principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità: l’impossibilità di riproporre pedissequamente motivi già rigettati in appello e il divieto di presentare censure nuove per la prima volta in sede di Cassazione. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione di un’autovettura. L’imputato si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando, essenzialmente, due vizi nella sentenza della Corte d’Appello. In primo luogo, contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità (art. 648, comma 4, c.p.). In secondo luogo, denunciava il mancato riconoscimento dell’attenuante comune per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.).
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili, seppur per ragioni distinte. Questa decisione evidenzia l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di impugnazione sin dal giudizio di appello.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’attenuante del fatto di particolare tenuità, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente motivato il suo diniego specificando che il valore del veicolo, essendo commerciabile, non poteva considerarsi così esiguo da giustificare l’attenuante. La Cassazione ha quindi qualificato il motivo come una “pedissequa reiterazione” di doglianze già esaminate e disattese, una pratica che non è consentita nel giudizio di legittimità, il cui scopo non è rivalutare il merito dei fatti, ma controllare la corretta applicazione del diritto.
Il Secondo Motivo: La Proposizione di Motivi Nuovi
Ancor più netta è stata la decisione sul secondo motivo, relativo all’attenuante del danno di speciale tenuità. I giudici hanno constatato che questa specifica censura non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta espressamente di dedurre con il ricorso per cassazione motivi che non siano stati proposti in sede di appello. Tale norma è posta a presidio del principio devolutivo, secondo cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sui punti della sentenza ai quali si riferiscono i motivi proposti. Introdurre una questione nuova in Cassazione viola questa regola fondamentale, comportando la secca inammissibilità del motivo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. La declaratoria di inammissibilità serve a preservare la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non del fatto. Accogliere motivi meramente ripetitivi significherebbe trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, snaturandone il ruolo. Analogamente, il divieto di motivi nuovi impedisce che il giudizio di legittimità venga utilizzato per sollevare questioni che avrebbero dovuto e potuto essere discusse davanti al giudice d’appello, garantendo così l’ordine e la progressione del processo. La decisione finale è stata, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa tecnica: la strategia processuale deve essere definita con precisione fin dal primo grado di impugnazione. I motivi di appello devono essere completi ed esaustivi, poiché essi delimitano l’ambito delle questioni che potranno essere, eventualmente, portate all’attenzione della Suprema Corte. La semplice riproposizione di argomenti già respinti o l’introduzione tardiva di nuove censure si traducono non solo nel rigetto del ricorso, ma anche in un’ulteriore condanna economica per l’imputato, a conferma della rigorosità dei requisiti di accesso al giudizio di cassazione.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti dalla Corte d’Appello?
No, la Cassazione ha stabilito che la mera e pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito rende il ricorso inammissibile.
Si può presentare un motivo di ricorso per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base all’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito dedurre in Cassazione motivi che non siano stati previamente proposti con l’atto di appello. La violazione di questa regola comporta l’inammissibilità del motivo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2265 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito all’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 648, comma 4, c.p., inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina della impugnata sentenza ove si è specificato che il valore della vettura, essendo la stessa commerciabile, è tale da non rendere applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, c.p.;
Ritenuto che il motivo del ricorso nella parte in cui denuncia la mancata applicazione dell’articolo 62, n. 4, c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende , 12/12/2023
Il c nsiglier est.
Fran i cesco NOME