Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi Nuovi Bloccano il Giudizio
Nel processo penale, la precisione e la completezza degli atti di impugnazione sono fondamentali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’omissione di argomenti nel giudizio d’appello possa precluderne la discussione in sede di legittimità, portando a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. Questo principio serve a garantire l’ordine e la progressione logica del processo, evitando che la Corte Suprema si trasformi in un terzo grado di merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale di Novara e successivamente dalla Corte di Appello di Torino per il reato di tentato furto in abitazione. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Primo Motivo: La presunta erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione di una specifica circostanza attenuante e alla non configurabilità della desistenza volontaria. In altre parole, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a non ridurre la pena e a non riconoscere che l’imputato aveva volontariamente interrotto la sua azione criminale.
2. Secondo Motivo: La contestazione del diniego della concessione di una pena sostitutiva al carcere.
Tuttavia, il primo e più articolato motivo è incappato in una barriera procedurale insormontabile. La Corte ha rilevato che tali questioni non erano mai state sollevate nell’atto di appello. Si trattava, quindi, di ‘motivi nuovi’, introdotti per la prima volta davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma vieta di dedurre con il ricorso per Cassazione vizi della motivazione che non siano stati specificamente eccepiti con i motivi d’appello. La ratio è chiara: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità sulla decisione impugnata, non un’occasione per riesaminare da capo l’intera vicenda o per introdurre strategie difensive mai esplorate prima.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla pena sostitutiva, la Corte lo ha giudicato ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello sul punto fosse ‘congrua’, ovvero logica e sufficiente, senza necessità di ulteriori approfondimenti.
La conseguenza diretta dell’ inammissibilità ricorso Cassazione è stata severa per il ricorrente. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, un fondo destinato al miglioramento delle strutture carcerarie e a progetti di reinserimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: le impugnazioni devono seguire un percorso definito e non è possibile ‘riservarsi’ argomenti per il giudizio finale di Cassazione. La difesa deve essere completa e articolata fin dal primo atto di appello. Ogni censura alla sentenza di primo grado deve essere specificata in quella sede, altrimenti si perde il diritto di farla valere successivamente. Per avvocati e assistiti, ciò si traduce nella necessità di elaborare una strategia difensiva onnicomprensiva fin dalle prime fasi del processo d’impugnazione, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità che, di fatto, chiude ogni porta a un riesame della condanna.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi che non sono stati discussi in appello?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso poiché si trattava di ‘motivi nuovi’, ovvero non dedotti con l’atto di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della pena sostitutiva, è stato respinto?
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, secondo la Corte, la motivazione fornita dal giudice di merito nel provvedimento impugnato era congrua e adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1010 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALLARATE il 19/02/1968
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
4
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 9 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato furto in abitazione e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia l’erronea e/o falsa applicazione della legge penale, nonché la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, relativamente alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. e alla configurabilità della desistenza volontaria, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di motivi nuovi, non dedotti con l’atto di appello;
che il secondo motivo, relativo al diniego della pena sostitutiva, è manifestamente infondato, giacché la motivazione emergente dal provvedimento impugnato risulta essere congrua;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.