Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi di Appello Vengono Respinti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i severi paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso in materia penale. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte. Analizziamo insieme questo caso che evidenzia i principi cardine sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione e sulle conseguenze della scelta di riti processuali alternativi come il giudizio abbreviato.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha tentato di ribaltare la decisione portando il caso davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del suo ricorso sono stati giudicati dalla Suprema Corte come del tutto inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità.
L’Analisi dei Motivi e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha esaminato e smontato punto per punto i cinque motivi di ricorso, evidenziandone la palese infondatezza e non conformità ai principi del diritto processuale penale. Vediamo nel dettaglio le ragioni del rigetto.
Primo Motivo: L’Uso della Querela nel Giudizio Abbreviato
L’imputato lamentava la violazione dell’art. 512 c.p.p., sostenendo che il contenuto della querela non potesse essere usato come prova. La Cassazione ha definito questo motivo ‘eccentrico’ rispetto al rito scelto. Avendo l’imputato optato per il giudizio abbreviato, ha implicitamente accettato di essere giudicato sulla base di tutti gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, inclusa la querela. Sollevare tale questione in sede di legittimità è quindi una contraddizione.
Secondo Motivo: L’Errata Applicazione delle Norme sulla Prova
La seconda censura riguardava la presunta errata applicazione dell’art. 192 c.p.p. sulla valutazione della prova. La Corte ha ricordato che, secondo un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Filardo n. 29541/2020), una critica sulla valutazione del materiale probatorio non costituisce una violazione di legge deducibile in Cassazione, ma attiene al merito dei fatti, il cui esame è precluso in questa sede.
Terzo e Quinto Motivo: La Reiterazione di Censure Infondate
Il terzo e il quinto motivo sono stati giudicati come mere ripetizioni di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva fornito una ricostruzione logica e coerente, collegando le dichiarazioni delle vittime con quanto percepito direttamente dai militari intervenuti. Inoltre, le lesioni fisiche, documentate da fotografie, sono state correttamente qualificate come tali, a prescindere dall’assenza di un certificato medico.
Quarto Motivo: La Genericità sulla Prova della Proprietà
Anche il quarto motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. La proprietà della borsa sottratta alla persona offesa era stata accertata direttamente dai verbalizzanti, rendendo la doglianza dell’imputato priva di qualsiasi fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. I motivi che mirano a una nuova valutazione delle prove sono, per loro natura, inammissibili. In secondo luogo, le scelte processuali compiute dall’imputato, come quella del rito abbreviato, producono conseguenze non reversibili e limitano le successive facoltà di impugnazione. Infine, un ricorso, per essere ammissibile, deve presentare critiche specifiche e pertinenti alle violazioni di legge, non limitarsi a riproporre le stesse difese già rigettate nei precedenti gradi di giudizio in modo generico o manifestamente infondato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che rispettino i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è un mero tecnicismo, ma la conseguenza logica di un sistema che affida alla Suprema Corte il ruolo di garante della legalità e non di giudice del fatto. La decisione finale, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende, sancisce la definitività della condanna e sottolinea l’effetto deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Perché un motivo di ricorso basato sulla valutazione delle prove può essere inammissibile in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o la valutazione delle prove, compiti che spettano ai giudici di primo e secondo grado. Un ricorso che critica come le prove sono state valutate (art. 192 c.p.p.) viene considerato una questione di merito e, salvo casi di manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in sede di legittimità, come confermato da specifica giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Quali sono le conseguenze della scelta del rito abbreviato sui motivi di appello?
Scegliere il giudizio abbreviato implica l’accettazione di essere giudicati sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini. Di conseguenza, secondo la Corte, diventa ‘eccentrico’ e contraddittorio lamentarsi in seguito dell’utilizzo di uno di questi atti, come la querela, come fonte di prova, rendendo il relativo motivo di ricorso inammissibile.
È necessaria una certificazione medica per provare l’esistenza di lesioni?
No. L’ordinanza chiarisce che le ferite possono essere logicamente qualificate come ‘lesioni’ in senso medico-legale anche in assenza di una certificazione medica, qualora siano state documentate in modo dettagliato attraverso altri mezzi di prova, come le fotografie presenti agli atti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria difensiva depositata il 16 gennaio 2024;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 512 proc. pen. atteso il divieto di utilizzare il contenuto della querela per la prova dei fatti d’imputazione, è formulato in termini del tutto eccentrici rispetto al rito scelto dal ric (trattasi di giudizio abbreviato);
che il secondo motivo è fondato su ragioni non consentite, poiché la censura che lamenta l’errata applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta quale violazione legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) o c), cod. proc. pen. (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07 Filardo, Rv. 280027 – 04; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 01);
che il terzo motivo è reiterativo delle censure già ampiamente esaminate e superate dalla sentenza impugnata, che ha fornito esaustiva e logica ricostruzione dei fatti (non più valuta in questa sede) collegando le dichiarazioni delle vittime con i fatti direttamente percepi militari intervenuti, senza considerare la falsità delle dichiarazioni del teste a discarico ricorrente non si cura;
che il quarto motivo è generico oltre che manifestamente infondato, atteso il diret accertamento dei verbalizzanti circa la proprietà della borsa sottratta alla persona offesa;
che il quinto motivo è anch’esso reiterativo oltre che manifestamente infondato, dovendosi logicamente qualificare le ferite documentate in dettaglio dalle fotografie in atti quali lesi senso medico legale, senza che su ciò incida l’assenza di certificazione mediche al riguardo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consigliere COGNOME tensore
Il Presidente