Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 45791/2023 offre un chiaro esempio dei principi che regolano l’inammissibilità ricorso cassazione, sottolineando l’importanza della specificità e della corretta progressione processuale dei motivi di impugnazione. Questo provvedimento conferma una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici, rigettando le doglianze dei ricorrenti per ragioni procedurali che meritano un’attenta analisi.
I Fatti del Processo
Due persone venivano condannate sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per il delitto previsto dagli articoli 633 e 639 bis del codice penale. Ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per chiederne l’annullamento.
L’Inammissibilità ricorso cassazione e i motivi della decisione
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale decisione, che si fondano su principi consolidati della procedura penale.
Il primo motivo: la carenza di legittimazione della persona offesa
I ricorrenti sostenevano che la persona offesa dal reato non avesse la legittimazione per costituirsi parte civile. La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato e, soprattutto, ‘reiterativo’. Ciò significa che la stessa identica questione era già stata sollevata nel giudizio d’appello e che la Corte territoriale aveva già fornito una risposta adeguata e corretta. Riproporre la medesima doglianza in Cassazione senza addurre nuovi e specifici argomenti contro la motivazione del giudice precedente rende il motivo inammissibile.
Il secondo motivo: l’omessa motivazione sull’art. 131 bis c.p.
Un’altra censura riguardava la presunta mancata motivazione sulla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.). Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è necessaria una risposta esplicita e puntuale su ogni singola deduzione difensiva quando il rigetto di tale richiesta è implicitamente desumibile dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza. Se la sentenza, nel suo insieme, motiva la condanna in modo incompatibile con la tenuità del fatto, la richiesta si intende implicitamente respinta.
Il terzo motivo: la novità della richiesta in Cassazione
Il terzo motivo, sollevato da uno solo dei ricorrenti, lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e la mancata concessione del beneficio della non menzione. Questo motivo è stato giudicato inammissibile perché ‘non devoluto in appello’. In pratica, la richiesta non era stata presentata al giudice di secondo grado. È un errore procedurale grave dedurre in Cassazione violazioni di legge che si sarebbero verificate nel giudizio di primo grado se queste non sono state oggetto di specifica contestazione nell’atto di appello. Il ricorso per Cassazione non può diventare una sede per recuperare omissioni o strategie difensive non adottate nei gradi di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di impugnazione, che impone alla parte di non limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, ma di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. In secondo luogo, il principio devolutivo, secondo cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte. Introdurre motivi nuovi in Cassazione, che avrebbero dovuto essere discussi in appello, snatura la funzione della Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito. Infine, il principio dell’implicita reiezione delle istanze difensive, valido quando la struttura logica della sentenza è incompatibile con l’accoglimento di una determinata richiesta.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito sull’importanza di una corretta tecnica redazionale e strategica nella stesura degli atti di impugnazione. L’inammissibilità ricorso cassazione non è solo un esito processuale, ma la conseguenza di errori che precludono l’esame nel merito delle questioni sollevate. Per evitare tale epilogo, è essenziale che ogni motivo di appello sia specifico e che ogni doglianza sia coltivata in ogni grado di giudizio, senza ‘saltare’ passaggi procedurali. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa impostazione errata del ricorso.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso con cui si deducono violazioni di legge avvenute nel giudizio di primo grado, se l’atto di appello non le aveva specificamente contestate.
Il giudice deve sempre motivare esplicitamente il rigetto di ogni singola richiesta difensiva?
No. Secondo l’insegnamento costante della Corte, una sentenza è incensurabile se non motiva espressamente su una specifica deduzione quando il suo rigetto risulta implicitamente dalla struttura argomentativa complessiva della decisione.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è una semplice ripetizione di quanto già detto in Appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. La Corte considera tale motivo come ‘reiterativo’ di una doglianza già proposta in appello e adeguatamente superata dalla sentenza impugnata, rendendo quindi inutile un nuovo esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45791 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45791 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 26/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1/7/2020′ che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 633, bis cod. pen.;
lette le memorie degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per COGNOME NOME e NOME COGNOME per COGNOME NOME;
ritenuto che i primo motivo di ricorso sulla carenza di legittimazione della persona offesa COGNOME NOME è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianza già proposta in appello ed ivi adeguatamente superata ( cfr. pag. 2); il secondo motivo concernente l’omessa motivazione in merito alla richiesta assolutoria ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile posto che per insegnamento costante di questa Corte, è incensurabile la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza ( cfr. sul punto pag. 3);
che il terzo motivo proposto da COGNOME NOME con I quale si deduce l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di irrogazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva e di concessione del beneficio della non menzione è parimenti inammissibile perché non devoluto in appello, come emerge dalla sintesi dei motivi riportata a pag. 3 della sentenza impugnata che il ricorrente non ha specificamente censurato dovendosi ricordare che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Rv. 259066; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, RV. 270627);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente