Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello sono Inefficaci
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è l’istituto dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione, una barriera che impedisce l’esame della causa se l’impugnazione non è formulata correttamente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre uno spaccato chiaro su quali errori possono costare la possibilità di un terzo grado di giudizio, confermando la condanna di due soggetti per il reato di ricettazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con la condanna di due individui per il reato di ricettazione. Gli imputati erano stati sorpresi nell’atto di ‘sciogliere la guaina in plastica’ da materiale metallico. Questa operazione, secondo l’accusa, è una classica modalità per eliminare le prove e rendere irriconoscibile la provenienza illecita di beni come il rame. La Corte d’Appello aveva confermato la loro responsabilità, spingendoli a tentare l’ultima via del ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
Gli imputati hanno basato il loro ricorso su diversi motivi, tutti però destinati a scontrarsi con i rigidi paletti procedurali della Suprema Corte.
1. Travisamento del Fatto e Lettura Alternativa: Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti. Gli imputati sostenevano che la Corte d’Appello avesse frainteso la situazione, interpretando erroneamente l’atto di rimuovere la plastica. La Cassazione ha liquidato questo punto come un tentativo inammissibile di proporre una ‘lettura alternativa dei fatti’, attività preclusa in sede di legittimità, dove non si può riesaminare il merito delle prove.
2. Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello: Per quanto riguarda la richiesta di applicare un’ipotesi meno grave del reato (art. 648, co. 2 c.p.), la Corte ha rilevato che si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, non un semplice ‘copia e incolla’ dei motivi precedenti.
3. Censure Nuove e Inammissibili: Due punti del ricorso sono risultati fatali perché sollevati per la prima volta in Cassazione. La contestazione sull’assenza dell’elemento soggettivo (il dolo) della ricettazione e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non erano state presentate come specifici motivi nel precedente grado di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta espressamente di dedurre in Cassazione vizi non eccepiti in appello, rendendo tali censure inesorabilmente inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del sistema processuale: il ricorso per legittimità non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Per questo motivo, ogni doglianza deve essere specifica, pertinente e, soprattutto, deve essere stata sollevata nei gradi di merito. L’incapacità dei ricorrenti di formulare critiche che rispettassero questi criteri ha portato la Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La decisione evidenzia che i motivi devono avere un carattere di critica argomentata avverso la sentenza impugnata, non potendo risolversi in censure apparenti o in questioni mai prima sollevate.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi d’Appello
Questo caso serve da monito sulla necessità di una strategia difensiva attenta e precisa fin dal primo grado. L’accesso alla Corte di Cassazione è limitato a questioni di pura legittimità e non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. La mancata specificità, la ripetitività e l’introduzione di nuove questioni si traducono non solo nel rigetto del ricorso, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. La corretta formulazione dell’atto di appello è, quindi, un presupposto indispensabile per poter sperare in una revisione della decisione.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano proceduralmente viziati: alcuni erano una semplice riproposizione di argomenti già respinti in appello, altri proponevano una rilettura dei fatti non consentita in Cassazione, e altri ancora sollevavano questioni (come la mancanza dell’elemento soggettivo e la richiesta di attenuanti) per la prima volta in sede di legittimità, in violazione delle norme processuali.
È possibile introdurre nuovi argomenti difensivi per la prima volta nel ricorso in Cassazione?
No. La Corte ha chiarito che non è consentito presentare in Cassazione censure che non siano state dedotte come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. L’art. 606, comma 3, c.p.p. lo vieta espressamente a pena di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2246 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato è fondato su travisamento/incomprensione del fatto (gli imputati sono stati colti nell’atto di sciogli guaina in plastica -classica operazione di eliminazione delle prove- e non il metallo che vi contenuto, come si legge nel motivo di ricorso) e comunque su una non consentita lettura alternativa dei fatti; quanto all’ulteriore profilo (esclusione dell’ipotesi dell’art. 648 comma, cod.pen.), il motivo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito alle pp. 3 e 4 dell’impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia l’insussist dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non è consentito in sede di legit perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricors se incompleto o comunque non corretto;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, è manifestamente infondato in quanto il motivo non era stato formulato in appello;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ronna, il 12 dicembre 2023
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I Presidente