Inammissibilità ricorso Cassazione: l’errore di non contestare la responsabilità in appello
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una delle questioni procedurali più delicate e frequenti nel nostro sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare un errore strategico che può costare caro: sollevare motivi di doglianza in Cassazione che non erano stati oggetto del precedente atto di appello. Il caso in esame riguarda un’impugnazione per il reato di ricettazione, dichiarata inammissibile proprio per questa ragione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di ricettazione, presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Con il ricorso, la difesa sollevava questioni attinenti alla violazione di legge e alla correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità penale. Tuttavia, un’analisi più approfondita del percorso processuale ha rivelato un dettaglio cruciale: l’atto di appello originario non aveva mai messo in discussione la colpevolezza dell’imputato.
Il gravame presentato alla Corte d’Appello, infatti, si era concentrato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, chiedendo l’applicazione di una circostanza attenuante specifica per il reato di ricettazione. La questione della responsabilità, quindi, non era mai stata oggetto di contestazione nel secondo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su un principio cardine del diritto processuale penale.
Le Motivazioni: la preclusione dei motivi non dedotti in appello e l’inammissibilità del ricorso Cassazione
Il cuore della motivazione risiede nel combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che i motivi di ricorso presentati erano inammissibili per due ragioni concorrenti.
In primo luogo, sono stati giudicati eccessivamente generici. In secondo luogo, e in modo decisivo, attenevano a un profilo – quello della responsabilità – che era ormai ‘precluso’ in sede di legittimità. La preclusione deriva direttamente dal fatto che tale questione non era stata sollevata con l’atto di appello. L’appello, limitandosi a contestare la pena, aveva di fatto cristallizzato l’accertamento di colpevolezza, rendendolo non più discutibile davanti alla Cassazione.
In sostanza, l’ambito del giudizio di appello delimita anche i confini di ciò che può essere successivamente contestato in Cassazione. Introdurre per la prima volta in sede di legittimità un motivo relativo alla responsabilità, dopo averlo omesso in appello, costituisce una violazione delle regole procedurali che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la difesa tecnica: la strategia processuale deve essere definita in modo completo sin dal primo atto di impugnazione. L’atto di appello non può essere visto come una mera tappa interlocutoria, ma come il momento fondamentale in cui si devono delineare tutti i punti della sentenza di primo grado che si intendono contestare, sia in fatto che in diritto.
Omettere di contestare un capo o un punto della decisione, come l’affermazione di responsabilità, significa accettarlo e rinunciare a rimetterlo in discussione nelle fasi successive del giudizio. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione sui punti che le sono stati specificamente devoluti con i precedenti gradi di impugnazione. Un ricorso che tenti di ampliare tardivamente il campo della contestazione è destinato a scontrarsi con l’inevitabile sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava per la prima volta questioni sulla responsabilità penale dell’imputato, mentre l’atto di appello precedente si era limitato a contestare solo il trattamento sanzionatorio, cioè la pena applicata.
È possibile contestare la propria colpevolezza per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. I motivi di ricorso in Cassazione sono limitati alle questioni già sollevate e discusse nel precedente grado di giudizio (l’appello). La mancata contestazione della colpevolezza in appello preclude la possibilità di farlo successivamente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME ( CODICE_FISCALE nato a TORINO il 18/07/1977
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massafra NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all’art. 129 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, oltre ad essere formulato in termini inammissibilmente generici, attiene ad un profilo, quello della responsabilità, ormai precluso in questa sede – ai sensi del combinato disposto degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo, cod. proc. pen. perché non oggetto di alcun rilievo con l’atto d’appello che aveva avuto riguardo esclusivamente al trattamento sanzionatorio con la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 5/11/2024