Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Vengono Ammessi
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, ci offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando i requisiti fondamentali per presentare un ricorso in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda l’inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto da un imputato contro una condanna per tentato furto. La decisione della Suprema Corte ribadisce principi consolidati, evidenziando come la mancanza di specificità e l’introduzione di motivi nuovi siano fatali per l’accoglimento del ricorso.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per un tentativo di furto ai danni di un supermercato. La sentenza di appello aveva confermato la condanna, riconoscendo l’attenuante del danno di speciale tenuità e le attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2, del codice penale (violenza sulle cose).
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, il ricorso si concentrava su un punto specifico: il presunto erroneo riconoscimento della recidiva, una circostanza aggravante che, secondo la difesa, non era stata contestata nell’imputazione originale né ritenuta dal giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: aspecificità e carenza di interesse. Secondo i giudici, il motivo del ricorso era completamente scollegato dalla realtà processuale. La recidiva, infatti, non era mai stata oggetto di contestazione formale né era stata applicata nella determinazione della pena. Di conseguenza, l’imputato non aveva alcun interesse concreto a far valere tale doglianza.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha spiegato che la censura sollevata in sede di legittimità non era ammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello. Poiché la questione della recidiva non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (il gravame), non poteva essere introdotta per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
I giudici hanno richiamato una giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze Tocco, Bevilacqua e Galdi), secondo cui si deve evitare il rischio di annullare un provvedimento per un difetto di motivazione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d’appello. In altre parole, non si può ‘saltare’ un grado di giudizio, sollevando una questione per la prima volta in Cassazione. Questo principio garantisce la coerenza e la progressione logica del processo.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea una regola fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e, soprattutto, devono essere stati precedentemente sottoposti al vaglio del giudice d’appello. Introdurre questioni nuove in Cassazione non solo è proceduralmente scorretto, ma conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche. Questo caso serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e coerente in ogni fase del processo penale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e carenza di interesse, poiché contestava il riconoscimento della recidiva, una circostanza aggravante che non era stata né contestata nell’imputazione né ritenuta dal giudice di merito, e soprattutto non era stata oggetto dei motivi di appello.
Cosa stabilisce l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale citato nell’ordinanza?
Questo articolo stabilisce che in Cassazione non possono essere presentati motivi diversi da quelli già enunciati nei motivi di appello. È un principio che mira a impedire che vengano sollevate questioni nuove direttamente davanti alla Suprema Corte, senza che siano state prima esaminate dal giudice del gravame.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
A seguito dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46152 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 16/11/1963
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del T cittadino di condanna del predetto per un tentativo di furto ai danni di un superme Bologna, il 17/11/2020), riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. e prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, oltre che per carenza di int esso essendo stato censurato il riconoscimento della recidiva, circostanza aggrava contestata in imputazione, né ritenuta dal giudice di merito, trattandosi, ad ogni buon censura non deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., poiché non ha formato del gravame (sul punto, sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; n. 2672 26/4/2023, COGNOME, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legitti annullato il provvedimento impugnato su un punto della decisione rispetto al quale si co “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sot cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316-01);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tr in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/20
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024