Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello Contano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’importanza di strutturare correttamente i motivi di appello per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare, il cui ricorso è stato respinto per ragioni puramente procedurali, senza un esame del merito delle sue doglianze. Questa decisione offre spunti cruciali sull’effetto devolutivo dell’appello e sulla specificità richiesta per i motivi di ricorso.
I Fatti del Caso: Evasione e Ritrovamento nel Garage
L’imputato, soggetto alla misura della detenzione domiciliare, veniva condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. La sua colpevolezza derivava dal fatto di essere stato sorpreso dalle Forze dell’ordine all’interno di un garage adiacente alla sua abitazione, in compagnia di un’altra persona non convivente. In sede di appello, la difesa aveva basato la sua strategia unicamente sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., senza contestare la sussistenza del reato o altri aspetti della sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, investita del caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o della qualificazione del fatto, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale dell’impugnazione.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Le ragioni della pronuncia della Suprema Corte sono duplici e toccano due aspetti cardine della procedura penale.
I Motivi Nuovi e il Divieto di Proporli in Cassazione
Il ricorrente aveva sollevato in Cassazione diverse questioni: la non configurabilità del reato di evasione, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il diniego delle pene sostitutive. La Corte ha rilevato come nessuna di queste censure fosse stata presentata come motivo di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello. L’atto di appello, infatti, verteva esclusivamente sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, le ulteriori doglianze sono state considerate ‘nuove’ e, come tali, inammissibili.
Il Motivo Aspecifico sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche l’unico motivo che era stato precedentemente sollevato in appello, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito ‘aspecifico’, ovvero non in grado di confrontarsi efficacemente con le argomentazioni logiche e corrette del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva infatti motivato il rigetto della richiesta evidenziando il ‘disvalore penale’ della condotta: l’imputato non si era limitato a una minima violazione, ma si era trattenuto in un luogo diverso dalla propria abitazione (il garage adiacente) con una persona estranea al nucleo familiare per un tempo non determinato. Secondo i giudici, questa circostanza era sufficiente a escludere la particolare tenuità del fatto. Il ricorso in Cassazione non aveva adeguatamente contestato questo specifico ragionamento, limitandosi a riproporre la richiesta in modo generico.
Conclusioni
La decisione in commento sottolinea con forza l’importanza di una strategia difensiva completa e ben articolata sin dal primo grado di giudizio e, soprattutto, in sede di appello. Ogni questione che si intende sottoporre al vaglio dei giudici deve essere chiaramente esposta nei motivi di impugnazione, poiché l’ambito del giudizio della Cassazione è strettamente limitato a quanto già dibattuto nel grado precedente. Inoltre, i motivi di ricorso devono essere specifici, dialogando criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e non limitandosi a una sterile riproposizione di richieste già respinte. In assenza di tali requisiti, il rischio concreto è quello di un’inevitabile declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: primo, perché la maggior parte dei motivi (sulla configurabilità del reato, sulle attenuanti e sulle pene sostitutive) non erano stati presentati nel precedente atto di appello; secondo, perché l’unico motivo già presentato (sulla particolare tenuità del fatto) è stato ritenuto aspecifico, cioè non in grado di criticare puntualmente la motivazione della sentenza precedente.
È possibile introdurre nuove argomentazioni per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No. L’ordinanza conferma che, in base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile sollevare in Cassazione motivi che non siano già stati enunciati nei motivi del precedente appello. Il giudizio di legittimità non può esaminare questioni nuove.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La richiesta è stata respinta perché il giudice di merito ha ritenuto che la condotta dell’imputato avesse un significativo ‘disvalore penale’. Essere stato trovato in un garage adiacente all’abitazione, in compagnia di una persona non convivente e per un tempo non determinabile, è stata considerata una violazione della detenzione domiciliare non trascurabile e quindi non meritevole del beneficio della non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 09/03/1989
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 373/25 IABICHELLA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la doglianza contenuta nel primo motivo, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato e all’affermazione di responsabilità dell’imputato, non sussistendo l’elemento materiale dell’allontanamento integrante il reato di evasione, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello che verteva unicamente sulla richiesta di esclusione della punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
Ritenuto che le medesime considerazioni valgono in ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, relativi, rispettivamente, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive, in quanto anch’essi non previamente dedotti come motivi di appello;
Ritenuto, infine, che la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è aspecifica perché non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, il quale ha evidenziato il disvalore penale della condotta dell’imputato, che è stato ritrovato dalle Forze dell’ordine in un garage adiacente all’abitazione in cui era ristretto in detenzione domiciliare, in compagnia di un altro soggetto non coabitante, per un lasso di tempo che non è stato possibile determinare (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/04/2025