Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 25/01/1976
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto ritenuto
che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata (pag. 3) che ha ravvisato la
condizione ostativa della abitualità del comportamento in ragione delle plurime condanne riportate dall’imputato per reati della stesse specie di quelli oggetto di
giudizio (ricettazione e messa in vendita di beni con marchio contraffatto); va ricordato che «ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. ritenuto,
evidentemente, decisivo» (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta,
Rv. 273678 – 01);
che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la ritenuto
violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono inammissibili ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. perché entrambe le censure non sono state previamente dedotte con l’atto di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
osservato, peraltro, che dal provvedimento impugnato (pag. 1) emerge che la diminuente di cui all’art. 62 bis è stata riconosciuta dal giudice di primo grado con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.