Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello Fanno la Differenza
Nel complesso iter del processo penale, la formulazione dei motivi di impugnazione rappresenta un passaggio cruciale che può determinare l’esito finale di un caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina un aspetto fondamentale della procedura: l’inammissibilità ricorso Cassazione per motivi non sollevati nel precedente grado di appello. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e completa sin dalle prime fasi dell’impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo a quattro mesi di arresto, con pena sospesa, per un reato riqualificato ai sensi dell’art. 699 del codice penale, relativo al porto abusivo di armi. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza in ordine alla sua responsabilità penale. Tuttavia, l’analisi degli atti processuali rivelava un dettaglio decisivo: questo specifico punto non era mai stato oggetto dei motivi di appello.
I Motivi Presentati in Appello
L’atto di appello originario si concentrava su altre richieste, ovvero:
* L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
* La riqualificazione del reato (già concessa in primo grado).
* La concessione delle attenuanti generiche con applicazione del minimo della pena.
La questione della motivazione sulla responsabilità, invece, non era stata devoluta alla cognizione della Corte d’Appello.
La Decisione e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: l’effetto devolutivo dell’appello. Ciò significa che il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati con i motivi di impugnazione.
Le Motivazioni: Il Principio di Devoluzione e il Giudicato
La Corte ha spiegato che, nel giudizio di legittimità, non è possibile proporre ricorso per motivi che riguardano statuizioni del giudice di primo grado se questi non sono stati precedentemente sottoposti al vaglio del giudice d’appello. Su tali punti, la sentenza di primo grado acquista ‘efficacia di giudicato’. In altre parole, diventano definitivi e non più discutibili.
Nel caso specifico, non avendo l’imputato contestato in appello la motivazione sulla sua responsabilità, tale aspetto della sentenza di primo grado si era cristallizzato, precludendo ogni ulteriore esame da parte della Cassazione. La Corte richiama un proprio precedente consolidato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018), ribadendo che l’omessa devoluzione di un punto al giudice superiore rende inammissibile ogni successiva doglianza sul medesimo.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un monito importante per la pratica legale. La redazione dell’atto di appello deve essere meticolosa e onnicomprensiva, attaccando ogni singolo punto della sentenza di primo grado che si intende contestare. Qualsiasi omissione, anche se apparentemente marginale, può rivelarsi fatale, in quanto preclude la possibilità di sollevare la questione davanti alla Corte di Cassazione. La strategia difensiva deve essere pianificata a lungo termine, tenendo conto che le porte del giudizio di legittimità si aprono solo per le questioni già dibattute in appello. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma la conseguenza diretta di una scelta difensiva che non ha sfruttato appieno gli strumenti offerti dal secondo grado di giudizio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (vizio di motivazione sulla responsabilità) non era stato incluso tra i motivi presentati nel precedente atto di appello. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non poteva esaminare una questione non devoluta al giudice del grado precedente.
Cosa significa che una parte della sentenza acquista ‘efficacia di giudicato’?
Significa che quella specifica statuizione della sentenza di primo grado, non essendo stata oggetto di contestazione in appello, diventa definitiva e non può più essere messa in discussione nei successivi gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4159 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4159 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAN NATA NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena sospesa di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 699 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 4 legg 110 de 1975 .
Osservato che il motivo unico di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile deducendo esso una doglianza che non era stata sottoposta al vaglio dei giudici d’appello: dall’incontestata sintesi dei motivi d gravame riportata in seno all’impugnata sentenza, emerge infatti che con atto di gravame il COGNOME chiedeva l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen., la riqualificazione del fatto reato ai sensi dell’art. 4 legge 110 del 1975, e la concessione delle attenuanti generiche con applicazione del minimo della pena; va a tale proposito ricordato che, nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni d giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 2026
Il Consigliere estensore