Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Lezione sui Motivi non Dedotti in Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze processuali della mancata deduzione di specifiche violazioni di legge nel giudizio di appello. Comprendere queste dinamiche è fondamentale, poiché un errore procedurale può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, vanificando la possibilità di un riesame della propria posizione davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme questa decisione per trarne utili insegnamenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’articolo 493-ter del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due motivi di ricorso. Il primo contestava l’erronea applicazione della legge penale e la riqualificazione del fatto operata dai giudici di merito. Il secondo, introdotto con una memoria successiva, lamentava la violazione di un’altra norma del codice penale, l’articolo 48.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Questa decisione si basa su due distinti percorsi argomentativi, uno per ciascun motivo di doglianza.
Analisi sulla manifesta infondatezza e l’inammissibilità del ricorso Cassazione
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, i giudici di legittimità lo hanno ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’ per giustificare la responsabilità penale del ricorrente. La ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, secondo la Suprema Corte, erano state condotte in modo logico e coerente, senza vizi di contraddittorietà o illogicità manifesta. Di conseguenza, tali apprezzamenti di fatto non potevano essere messi in discussione in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla sola violazione di legge.
La Preclusione dei Motivi Nuovi e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Il secondo motivo di ricorso ha subito una sorte ancora più drastica. La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché sollevava una questione – la violazione dell’art. 48 c.p. – che non era stata proposta nei motivi di appello. La legge processuale penale, in particolare l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce una regola ferrea: non è possibile lamentare in Cassazione una violazione di legge che non sia stata specificamente dedotta nel precedente grado di giudizio. Questa norma mira a garantire l’ordine processuale e ad evitare che il giudizio di Cassazione si trasformi in una terza istanza di merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un duplice binario. Da un lato, ribadisce il principio consolidato secondo cui il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità e non un riesame del fatto. Se la motivazione del giudice di merito è logica e completa, non può essere censurata dalla Suprema Corte. Dall’altro lato, applica con rigore la sanzione processuale dell’inammissibilità per i motivi ‘nuovi’, ovvero per quelle censure che, pur potendo essere sollevate, non sono state presentate nel giudizio d’appello. La ratio di questa preclusione è quella di definire progressivamente il thema decidendum (l’oggetto della decisione) nei vari gradi di giudizio, impedendo strategie processuali dilatorie o a sorpresa.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada per la Cassazione è stretta e richiede un’attenta preparazione fin dai primi gradi di giudizio. La decisione di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità di vedere esaminato il proprio caso nel merito, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: ogni potenziale violazione di legge deve essere meticolosamente eccepita in appello, poiché il silenzio in quella sede preclude la possibilità di farla valere successivamente davanti alla Suprema Corte, con conseguente e inevitabile declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto basato su una valutazione dei fatti non sindacabile in Cassazione; il secondo motivo era inammissibile perché sollevava una violazione di legge non dedotta nel precedente giudizio di appello, come richiesto dall’art. 606, comma 3, c.p.p.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, in base a quanto stabilito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale e confermato da questa ordinanza, non è consentito dedurre in Cassazione una violazione di legge che non sia stata oggetto dei motivi di appello, pena l’inammissibilità del motivo stesso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25138 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria conclusiva depositata in data 22 aprile 2024 con la quale l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motiv di ricorso;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erronea applicazion degli artt. 640-ter e 493-ter cod. pen. conseguente alla riqualificazione del nel reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. è manifestamente infondato. I giud appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, han indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorren ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. (vedi pag. 4 della se impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo d completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto n qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e insindacabili in questa sede;
ritenuto che l’ulteriore motivo di impugnazione (dedotto con l’integrazione del ricorso per cassazione datata 3 gennaio 2024) con il quale il ricorrente lamenta violazione dell’art. 48 cod. pen. non è consentito, in quanto ha ad oggetto inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
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