Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Proposti in Appello sono Fatali
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del processo penale, sottolineando le gravi conseguenze di una strategia difensiva incompleta nei gradi di merito. La decisione riguarda un caso di inammissibilità ricorso Cassazione basato sulla tardiva proposizione di una doglianza, offrendo spunti cruciali sulla corretta formulazione dei motivi di appello e sui limiti dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava la presunta mancata o carente motivazione in ordine all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
In sostanza, la difesa lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la possibilità di escludere la punibilità del proprio assistito in ragione della scarsa gravità del reato commesso.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su una duplice argomentazione, una di natura prettamente processuale e una di merito, che la Corte ha voluto comunque esplicitare.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza offre una chiara lezione su due aspetti fondamentali del diritto e della procedura penale.
L’Inammissibilità Ricorso Cassazione per Motivi Nuovi
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità risiede in una regola fondamentale del processo di impugnazione. La Corte ha rilevato che la questione relativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era stata sollevata nei motivi di appello. Citando il combinato disposto degli articoli 606, comma 3, and 609, comma 2, del codice di procedura penale, i giudici hanno ribadito che non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione questioni non prospettate nel precedente grado di giudizio.
Le uniche eccezioni a questa regola sono le questioni che il giudice può rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, eventualità esclusa nel caso di specie. Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’appello, limita il giudizio della Corte superiore alle sole questioni già sottoposte al giudice precedente. Proporre un motivo ‘nuovo’ conduce direttamente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione.
Professionalità del Reato e Particolare Tenuità: Un’Incompatibilità Assoluta
Pur potendosi fermare alla ragione processuale, la Corte ha aggiunto un’ulteriore motivazione ‘ad abundantiam’. Ha specificato che, anche se il motivo fosse stato ammissibile, sarebbe stato comunque infondato. La Corte d’Appello, infatti, aveva implicitamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nel momento in cui aveva evidenziato il “disvalore oggettivo della condotta” e il “carattere professionale dell’attività illecita”.
La sentenza di merito aveva descritto un'”attività fiorente, quindi non occasionale”, che indicava una “professionalità nell’agire” e una “indubbia proclività a smerciare la droga”. Secondo la Cassazione, queste caratteristiche sono ontologicamente incompatibili con il presupposto della “minima offensività” richiesto per l’applicazione della causa di non punibilità. La professionalità nel commettere un reato esclude a priori che il fatto possa essere considerato di particolare tenuità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito significativo per gli operatori del diritto. In primo luogo, evidenzia l’importanza strategica di articolare in modo completo ed esaustivo tutti i motivi di doglianza sin dal primo atto di appello. Le omissioni o le dimenticanze in questa fase non possono essere sanate in Cassazione e portano a una secca dichiarazione di inammissibilità.
In secondo luogo, consolida l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un beneficio applicabile a condotte che, per la loro sistematicità e organizzazione, rivelano una professionalità criminale. La valutazione della tenuità deve considerare non solo l’episodio singolo, ma anche il contesto complessivo della condotta dell’agente.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile a un’attività illecita di carattere professionale?
No. L’ordinanza chiarisce che il carattere professionale di un’attività illecita è incompatibile con il presupposto della minima offensività richiesto dall’art. 131-bis c.p. Una “attività fiorente, quindi non occasionale”, che indica professionalità, esclude la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Baia Achille.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, il difetto di motivazione in ordine all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che si tratta di questione non proposta con l’appello: secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi nel caso in esame.
Considerato, in ogni caso, che la causa di esclusione della punibilità, alla stregua della motivazione offerta in sentenza, deve considerarsi implicitamente disattesa, avendo la Corte di merito posto in evidenza il disvalore oggettivo della condotta ed il carattere professionale dell’attività illecita svolta, incompatibili con il presupposto della minima offensività (cfr. pag. 4 della sentenza: “l’accertamento, attraverso l’osservazione di p.g., di un’attività fiorente, quindi non occasionale, indici di una professionalità nell’agire, oltre che di una indubbia proclività a smerciare la droga).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore