Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Regola dei Motivi d’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza di strutturare una difesa completa sin dal secondo grado di giudizio. L’analisi del provvedimento evidenzia come l’omissione di specifici motivi di contestazione in appello precluda la possibilità di sollevarli successivamente, portando a una sicura declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo principio serve a garantire la progressività e la coerenza del processo, evitando che il giudizio di legittimità si trasformi in una terza istanza di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, una fattispecie legata al traffico di sostanze stupefacenti di lieve entità. A seguito della condanna in primo grado, l’imputato proponeva appello, ma le sue doglianze si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ovvero sulla richiesta di una pena più mite, senza contestare l’affermazione della sua responsabilità penale.
Una volta confermata la condanna dalla Corte d’Appello, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, cambiando strategia difensiva. In questa sede, per la prima volta, sollevava un vizio di motivazione relativo alla sua colpevolezza. Il ricorso era quindi incentrato su un aspetto – la responsabilità penale – che non era stato oggetto di discussione nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia non è entrata nel merito della questione sollevata dall’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare di natura procedurale, ritenendo il ricorso non meritevole di una valutazione di fondo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi, entrambi decisivi per l’esito del giudizio.
1. La Genericità del Motivo
In primo luogo, il motivo presentato è stato giudicato come ‘totalmente generico’. Un ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e dettagliate alla sentenza impugnata, non limitarsi a contestazioni vaghe. La genericità è di per sé una causa di inammissibilità, poiché impedisce alla Corte di comprendere esattamente quale sia la violazione di legge lamentata.
2. La Mancata Deduzione del Motivo in Appello
Il punto cruciale della motivazione, tuttavia, risiede nell’applicazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di ricorso relativi a vizi della sentenza non possono essere proposti in Cassazione se non sono stati enunciati nei motivi di appello. La Corte ha verificato che l’atto di appello si limitava a questioni relative alla pena (‘trattamento sanzionatorio’), mentre il ricorso per Cassazione tentava di introdurre un tema nuovo, quello della ‘penale responsabilità’.
Questa preclusione è fondamentale per l’architettura del processo penale. L’appello è la sede deputata per la rivalutazione del merito della vicenda, mentre la Cassazione è giudice della legittimità, ovvero del corretto rispetto delle norme. Consentire di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni di merito non discusse in appello snaturerebbe la funzione della Suprema Corte e violerebbe il principio di lealtà processuale. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione diventa, in questi casi, una conseguenza inevitabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: la strategia processuale deve essere definita in modo completo e organico fin dal primo atto di impugnazione. Omettere di contestare un punto della sentenza di primo grado nell’atto di appello significa, di fatto, accettarlo e preclude la possibilità di rimetterlo in discussione davanti alla Corte di Cassazione. La decisione sottolinea il rigore formale del giudizio di legittimità e l’impossibilità di rimediare a carenze difensive pregresse. Per gli imputati e i loro difensori, ciò si traduce nella necessità di un’analisi approfondita della sentenza di primo grado per articolare un appello che copra tutti i possibili profili di censura, dalla responsabilità ai singoli aspetti della pena, al fine di non vedersi preclusa alcuna via di impugnazione futura.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso nel precedente grado di appello?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo di ricorso non può essere esaminato dalla Corte di Cassazione se non è stato precedentemente dedotto come motivo di appello.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche e dettagliate, contribuisce a renderlo inammissibile. La Corte, infatti, non può entrare nel merito di contestazioni vaghe o non chiaramente definite.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34722 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16915/25 Messadi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co.4, d.P.R. 309/1990);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è totalmente generico e comunque non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025