Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Nuovi o Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla precisione richiesta nella redazione degli atti di impugnazione. L’analisi del provvedimento evidenzia come l’inammissibilità del ricorso in Cassazione sia una conseguenza quasi certa quando i motivi sono sollevati per la prima volta in sede di legittimità o quando mancano di specificità. Questo caso, riguardante reati in materia di stupefacenti, diventa un paradigma per comprendere i requisiti formali del processo penale.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo grado e la cui sentenza era stata parzialmente riformata solo sulla pena dalla Corte d’Appello di Bari, proponevano ricorso per cassazione avverso quest’ultima decisione. La condanna originaria riguardava il concorso in reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90).
Tramite il medesimo difensore, i due imputati presentavano ricorsi separati, sollevando diverse questioni. Tuttavia, l’esito dinanzi alla Suprema Corte non è stato quello sperato, arenandosi su ostacoli di natura prettamente procedurale.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare che ha riscontrato vizi insanabili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano su due principi cardine della procedura penale che disciplinano l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili per due distinti ordini di ragioni.
1. Divieto di Motivi Nuovi in Cassazione
Il primo ostacolo è stato il cosiddetto “vizio di novità”. La Corte ha rilevato che la maggior parte dei motivi proposti – l’unico per un ricorrente, e due su tre per l’altro – non erano mai stati presentati nel precedente giudizio di appello. Il processo penale è strutturato per gradi e non è consentito “saltare” un grado di giudizio, introducendo per la prima volta in Cassazione doglianze che dovevano essere sottoposte all’attenzione della Corte d’Appello. Questo principio garantisce l’ordine processuale ed evita strategie dilatorie.
2. Genericità e Aspecificità del Ricorso
Il secondo profilo di inammissibilità ha riguardato la manifesta infondatezza e la genericità di uno dei motivi del secondo ricorrente. La Corte ha evidenziato come la difesa si fosse limitata a una “doglianza generica e aspecifica”, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni sviluppate dai giudici di primo e secondo grado. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere un’analisi critica e puntuale della decisione impugnata, evidenziando specifici errori di diritto. Non è sufficiente riproporre le proprie tesi o lamentarsi genericamente della valutazione dei fatti, poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite (sent. Galtelli), che impone all’impugnante l’onere di un confronto effettivo e critico con le motivazioni della sentenza che intende contestare.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali. La mancata deduzione dei motivi in appello e la genericità delle censure sono vizi che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questa pronuncia non solo chiude definitivamente la vicenda processuale per gli imputati, ma comporta anche una condanna economica. Rappresenta, quindi, un monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente precisa in ogni fase del procedimento.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per due ragioni principali: in primo luogo, perché alcuni motivi di ricorso non erano stati presentati nel precedente grado di appello (cosiddetti motivi nuovi); in secondo luogo, perché un altro motivo era manifestamente infondato, traducendosi in una critica generica e aspecifica che non si confrontava puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza e secondo un principio consolidato, non è possibile presentare motivi di ricorso per la prima volta in Cassazione se questi non sono stati precedentemente dedotti nel giudizio di appello. Il ricorso in Cassazione non può ampliare il tema della controversia definito nei gradi di merito.
Cosa comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, salvo che non sussistano ragioni di esonero.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione da! Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto separati ricorsi, con stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indica epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, solo in punto pena Tv-“/JI sentenza resa dal Tribunale Icittadino;di condanna per il reato di cui agli artt cod. pen. e 73 comma 1, d.P.R. n.309/90, con revoca dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi – quello un nell’interesse di COGNOME e il secondo e il terzo nell’interesse del COGNOME (art. d.P.R. n. 309/1990 e, per il solo COGNOME, la recidiva) – non dedotti in appello quanto al primo motivo dedotto nell’interesse del COGNOME, perché manifestamente infondato, traducendosi in una doglianza generica e aspecifica, la difesa aven omesso di confrontarsi con le argomentazioni dei giudici del doppio grado ch hanno ritenuto provata, in modo congruo, la penale responsabilità dell’imputat non avendo il deducente operato un’effettiva analisi critica delle argomentazi poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 de 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordin alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024