Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi Dedotti in Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi dinanzi alla Suprema Corte. Una corretta strategia difensiva deve tenere conto che non è possibile presentare nuove doglianze in sede di legittimità. La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità ricorso Cassazione per motivi non precedentemente dedotti in appello. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima, pur riducendo la pena, aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato decideva di impugnare la sentenza di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una duplice argomentazione: in primo luogo, il motivo di ricorso non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio (l’appello); in secondo luogo, lo stesso motivo è stato ritenuto formulato in termini eccessivamente generici, specialmente alla luce della riduzione di pena già concessa dalla Corte territoriale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’inammissibilità del Ricorso Cassazione per Motivi Nuovi
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non fosse ‘deducibile in sede di legittimità’. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo dell’appello’, stabilisce che il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dall’appellante. I punti non contestati si intendono ‘passati in giudicato’, ovvero accettati, e non possono essere riproposti per la prima volta in Cassazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato la genericità del motivo presentato. Un ricorso per cassazione deve essere specifico e indicare chiaramente le violazioni di legge che si imputano alla sentenza impugnata, non potendo limitarsi a una generica contestazione della decisione. Nel caso di specie, la genericità era ancora più evidente dato che la Corte d’Appello aveva già operato una riduzione della pena, dimostrando di aver valutato la posizione dell’imputato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una strategia processuale attenta e completa sin dai primi gradi di giudizio. Le conclusioni pratiche sono chiare:
1. Completezza dell’atto di appello: Tutti i motivi di doglianza devono essere chiaramente e specificamente esposti nell’atto di appello, poiché le omissioni non potranno essere sanate in Cassazione.
2. Specificità dei motivi: I ricorsi, sia in appello che in cassazione, devono essere formulati in modo specifico e non generico, per evitare una declaratoria di inammissibilità.
3. Conseguenze economiche: Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato non era stato sollevato nel precedente giudizio di appello e, inoltre, era stato formulato in termini troppo generici.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è stato proposto in appello?
Significa che la specifica contestazione alla sentenza di primo grado non è stata inclusa nell’atto di appello. Di conseguenza, quella parte della sentenza si considera accettata e non può essere discussa per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ABDELFATTAH nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è deducible in sede di legittimità perché non proposto in appello e oggi devoluto alla Corte di cassazione in termini del tutto generici anche a fronte della riduzione della pena praticata in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere rela / te
Il Presicnte