Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi non passano l’esame
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 2848 del 2024, offre un chiaro esempio di come le regole procedurali governino l’accesso al giudizio di legittimità. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un individuo condannato per invasione di terreni o edifici. La decisione sottolinea due principi fondamentali: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non manifestamente infondati, e il divieto di introdurre per la prima volta in Cassazione questioni non dibattute nel giudizio di appello. Questo provvedimento è un monito sull’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio.
I fatti del caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente in secondo grado dalla Corte di Appello per i reati previsti dagli articoli 633 e 639-bis del codice penale, relativi all’invasione di edifici. Contro la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali: il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) e la richiesta di benefici come la sospensione condizionale della pena o la sua conversione in multa.
La decisione sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi distinta dei due motivi presentati dalla difesa, entrambi ritenuti non meritevoli di accoglimento.
Lo stato di necessità: una motivazione infondata
Il primo motivo, relativo allo stato di necessità, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha osservato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione logica e coerente per escludere tale scriminante. Secondo la Corte, non è sufficiente invocare una situazione di bisogno per giustificare la commissione di un reato; è necessario dimostrare l’esistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. La valutazione dei giudici di appello è stata ritenuta corretta e priva di vizi logici, rendendo la censura inammissibile in sede di legittimità.
I motivi nuovi in Cassazione: un errore procedurale fatale
Il secondo gruppo di doglianze, riguardante la richiesta di sospensione condizionale della pena o la sua conversione in multa, è incappato in un ostacolo procedurale insormontabile. La Corte ha rilevato che tali richieste non erano state presentate come motivi specifici nel precedente atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello, pena l’inammissibilità. Poiché la difesa non aveva sollevato tali punti nel secondo grado di giudizio, la loro proposizione per la prima volta davanti alla Suprema Corte è stata considerata tardiva e, quindi, inammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si concentrano sul rigido rispetto delle norme procedurali che regolano il giudizio di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare il merito dei fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. Nel caso di specie, la Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti. La doglianza sullo stato di necessità è stata respinta perché la motivazione della corte d’appello era adeguata, mentre le altre richieste sono state bloccate dal principio della ‘devoluzione’, secondo cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni specificamente sollevate nei motivi.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da importante lezione pratica: la strategia difensiva deve essere completa e articolata sin dal primo grado, e ogni possibile motivo di contestazione deve essere sollevato tempestivamente in appello. Introdurre ‘motivi nuovi’ in Cassazione è una tattica destinata al fallimento, che comporta unicamente ulteriori oneri economici per l’imputato.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi non discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono consentite doglianze che non siano state previamente dedotte come motivi di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, lo prescrive a pena di inammissibilità.
Perché la richiesta di esclusione della punibilità per stato di necessità è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché ritenuta manifestamente infondata. Il giudice di merito aveva già esplicitato in modo logico e con argomenti giuridici corretti le ragioni per escludere lo stato di necessità, e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione immune da vizi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 22/03/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 11/07/2022 del Tribunale di Velletri, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.;
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. sono manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni convincimento (si veda pagina 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fi dell’esclusione dello stato di necessità (cfr. Sez. 2 – , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud dep. il 2020, Tortorici, Rv. 278520 – 01);
Considerato che le doglianze con cui si invoca, peraltro in termini del tutto generici, sospensione condizionale della pena o la conversione della stessa in multa, non sono consentite in sede di legittimità perché non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenz impugnata (si veda pagina 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in tema di sospensione condizionale si vedano Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 – dep. 2019, Salerno, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276596 – 02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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La Presidente