Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8154 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/03/1985
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 36410/2024 – Consigliere COGNOME Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt. 582 e 585 i relazione al 576, comma quinto, cod. pen .;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e alla mancata sostituzione della pena – è manifestamente infondato;
Ritenuto, in particolare, per quanto concerne la mancata applicazione dell’art. 131-bi cod. pen., che il ricorso è inammissibile in quanto non vi era specifico motivo di appello Collegio accede alla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. per può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore al data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. comma 3, cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, NOME COGNOME Rv. 275782 – 01; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022 ), COGNOME, Rv. 282773 – 01). Peraltro l’altra censura del ricorso, come si vedrà, è inammissibile, donde trova applicazione anche il principio secondo cui «In tema di particolare tenuità del fatto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., pur quando si tratti di “ius supervenie favorevole al ricorrente».
Ritenuto che, comunque, dal complesso della motivazione, si evincono dati utili ad escludere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle modalità dell’azione descritte Corte di appello.
Ritenuto, per quanto concerne la mancata sostituzione della pena, che la doglianza è inedita in quanto non vi era motivo di appello (benché la pena inflitta in primo gra consentisse la sostituzione), né vi era richiesta in motivi aggiunti o in udienza. A qu riguardo, il Collegio intende ribadire l’esegesi di questa Corte, secondo la quale «In tema di pene sostitutive, il giudice d’appello può applicarle anche d’ufficio e acquisire il con dell’interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cu presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giud di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall’imputato entro l’udienza di discussione dell’appello, in caso di decisio partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in di trattazione cartolare)» (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B, Rv. 286830 – 01). Tale precedente si è allineato all’autorevole arresto costituito da Sez. U, n. 12872 del 19/01/201
COGNOME, Rv. 269125 – 01 «Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcu specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, com quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice d sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981».
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al vers.GLYPH ella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente