Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’istituto dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione funzioni come un filtro per garantire che la Suprema Corte si pronunci solo su questioni di diritto. Un recente caso ha visto un imputato, condannato per un reato legato agli stupefacenti, vedersi respingere il proprio ricorso perché i motivi presentati non erano conformi a quanto richiesto dalla legge per il giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina per la violazione dell’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, che sanziona i fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza: una presunta erronea valutazione della sua responsabilità, la mancata concessione delle attenuanti generiche e un’errata determinazione della pena.
L’Analisi della Suprema Corte: i motivi di inammissibilità del ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha spiegato che i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non sollevavano questioni sulla corretta applicazione delle norme, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, già compiuta dai giudici di merito.
La Replica di Censure Già Valutate
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva ricostruito la vicenda in modo puntuale e lineare, motivando correttamente la responsabilità dell’imputato. Ripetere le stesse censure in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legge, porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso Cassazione.
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura, poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, spiegando l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione mancante o palesemente illogica, cosa non avvenuta nel caso di specie.
La Determinazione della Pena
Infine, il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato anch’esso respinto. La Suprema Corte ha rilevato come la sentenza impugnata fosse supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, avendo considerato anche le argomentazioni difensive sul punto.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle precedenti istanze. Il suo compito è verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione. Quando un ricorso, come in questo caso, si limita a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, senza individuare specifici errori di diritto, esso esula dall’ambito del giudizio di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: per adire la Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario formulare censure specifiche che evidenzino vizi di violazione di legge o vizi motivazionali, come la manifesta illogicità. La proposizione di un ricorso con motivi generici o meramente ripetitivi non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, replicavano argomentazioni già respinte nel merito e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già discussi in Appello?
No, non è possibile riproporre pedissequamente gli stessi motivi. Il ricorso per Cassazione deve denunciare vizi di legge o di motivazione (illogicità manifesta, contraddittorietà), non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profil censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, alla luce di una puntuale e lineare ricostruzione della vicenda a giudizio, ha delineato la responsabilità dell’imputato per il reato di cu all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, mentre con il secondo motivo si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, escluse per il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e con il terzo motivo si censura la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;
rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024.