Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Infondati
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca i ricorsi che non superano il vaglio di ammissibilità. In particolare, il caso evidenzia il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione per manifesta infondatezza delle censure, un principio fondamentale nel nostro sistema di procedura penale che limita l’accesso al terzo grado di giudizio ai soli casi che presentano vizi di legittimità concreti. Comprendere questa dinamica è cruciale per capire il ruolo della Suprema Corte come giudice della legge e non del fatto.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma la determinazione del trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena inflitta dai giudici di secondo grado. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha sollevato delle censure ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente o illogica su questo specifico punto.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che le censure proposte erano “manifestamente infondate”, chiudendo di fatto la porta a una rivalutazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della sentenza impugnata. Secondo la Suprema Corte, la decisione della Corte d’Appello era sorretta da una “sufficiente e non illogica motivazione”. Inoltre, i giudici di merito avevano condotto un “adeguato esame delle deduzioni difensive”.
Questo significa che la Corte d’Appello aveva spiegato in modo coerente e giuridicamente valido le ragioni per cui aveva determinato quella specifica pena, tenendo conto degli argomenti presentati dalla difesa. In presenza di una motivazione così strutturata, il giudizio di merito diventa “non censurabile in questa sede”, cioè non può essere messo in discussione davanti alla Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare che il loro ragionamento sia corretto dal punto di vista legale e logico. Poiché le critiche del ricorrente non evidenziavano reali vizi di legittimità, ma miravano a una riconsiderazione del fatto, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta due conseguenze dirette e significative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e ben argomentati, e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova e più favorevole valutazione del merito della vicenda.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure relative alla determinazione della pena sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte ha riscontrato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica.
Cosa significa che la motivazione della sentenza impugnata è ‘sufficiente e non illogica’?
Significa che i giudici del precedente grado di giudizio hanno fornito una spiegazione giuridicamente valida e coerente per la loro decisione, esaminando adeguatamente le argomentazioni della difesa. Questo rende la valutazione di merito non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate afferenti a determinazione del trattamento punitivo sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.