Inammissibilità ricorso Cassazione: quando e perché la Suprema Corte dice ‘no’
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è soggetto a regole precise. Non tutte le contestazioni possono essere esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, illustrando i motivi per cui i giudici possono respingere un’impugnazione senza valutarne il contenuto. Questo caso evidenzia l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi di questioni già trattate nei gradi precedenti.
I fatti del caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Brescia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati erano diversi e spaziavano dalla contestazione sulla competenza territoriale alla violazione di legge in merito alla valutazione delle prove, fino a censure sull’applicazione della recidiva.
I motivi del ricorso
L’imputato basava il suo ricorso su quattro motivi principali:
1. Primo motivo: Un presunto vizio di motivazione e violazione di legge riguardo la competenza territoriale, collegata al momento consumativo del delitto di truffa.
2. Secondo e terzo motivo: La deduzione di un vizio di motivazione e violazione di legge in relazione a vari articoli del codice penale e di procedura penale, essenzialmente riproponendo doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di Appello.
3. Quarto motivo: Una censura sulla violazione delle norme relative alla correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento all’applicazione della recidiva.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti minimi per un esame approfondito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di ricorsi inammissibili.
Le motivazioni dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente ogni motivo, spiegando nel dettaglio perché ciascuno di essi non potesse essere accolto.
Primo motivo: contrasto con la giurisprudenza consolidata
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni del ricorrente si ponevano in ‘palese contrasto’ non solo con il dato normativo, ma anche con la ‘consolidata giurisprudenza di legittimità’ sul punto. In pratica, la tesi difensiva era così debole e contraria a principi legali ben stabiliti da non meritare nemmeno una discussione nel merito. La stessa Corte d’Appello aveva già correttamente affrontato e risolto la questione.
Secondo e terzo motivo: la natura ripetitiva delle doglianze
I motivi successivi sono stati ritenuti ‘indeducibili’ perché si limitavano a riprodurre le stesse lamentele (‘doglianze’) già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti, ma deve contenere una ‘specifica critica analisi’ delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In assenza di nuovi e pertinenti argomenti critici, il ricorso diventa una sterile reiterazione e, come tale, inammissibile.
Quarto motivo: la corretta contestazione della recidiva
Anche il quarto motivo, relativo alla recidiva, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che la recidiva era stata ‘correttamente contestata e poi motivata’ dalla Corte di Appello. Non vi era, quindi, alcuna violazione delle norme procedurali, e la censura del ricorrente appariva pretestuosa.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è essenziale formulare motivi specifici, criticare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e non presentare argomenti in palese contrasto con i principi consolidati del diritto. Un ricorso infondato non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, cioè in palese contrasto con la legge o con la giurisprudenza consolidata, oppure se si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’ di doglianze già esaminate?
Significa che l’appellante si limita a ripetere le stesse lamentele e argomentazioni già presentate e respinte dalla corte precedente (in questo caso, la Corte d’Appello), senza sviluppare una critica puntuale e specifica contro le ragioni che hanno portato quella corte a respingerle. Questo rende il motivo inammissibile in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO LUCANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata, ove è stato richiamato il momento consumativo del delitto di truffa;
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 641 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata);
osservato che il quarto motivo di ricorso, che censura la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 61 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente contestata e poi motivata dalla Corte di appello a pag. 9 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Consigliere COGNOME nsore