Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Ripetitivi o Infondati
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi basati su motivi generici o manifestamente infondati, delineando i confini per una corretta impugnazione. Il caso riguarda la conferma dell’inammissibilità ricorso Cassazione per due imputate, condannate per reati in materia di stupefacenti, a causa della debolezza strutturale dei motivi presentati.
I Fatti del Caso
Due persone, già condannate in primo e secondo grado per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990), hanno presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente quattro:
1. Violazione di legge in relazione all’inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da alcuni testimoni.
2. Vizio di motivazione sulla stessa questione, sostenendo che il giudice di merito non avesse argomentato in modo logico e coerente.
3. Violazione di legge per l’erronea applicazione della recidiva, considerata un fattore aggravante della pena.
4. Vizio di motivazione anche su quest’ultimo punto.
Le ricorrenti sostenevano, in sintesi, che le prove a loro carico non fossero state correttamente acquisite e che l’aumento di pena per la recidiva non fosse giustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 34742/2025, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione netta della natura dei motivi proposti, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: Analisi sull’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte ha esaminato separatamente le coppie di motivi, giungendo a conclusioni distinte ma convergenti verso l’inammissibilità. Questo approccio evidenzia i criteri rigorosi che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Primi Motivi
Con riferimento alle censure sull’utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, la Corte ha osservato che i motivi erano meramente “riproduttivi” di questioni già ampiamente e correttamente esaminate e respinte dal giudice d’appello. La Corte territoriale, infatti, aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale, spiegando le ragioni giuridiche che fondavano l’acquisizione e la valutazione di tali dichiarazioni. Riproporre le medesime doglianze senza individuare un vizio specifico nel ragionamento della sentenza impugnata trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Cassazione. Questo è un classico caso che porta all’inammissibilità ricorso Cassazione.
La Manifesta Infondatezza sulla Recidiva
Per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo, relativi all’applicazione della recidiva, la Corte li ha qualificati come “manifestamente infondati”. La sentenza d’appello, infatti, aveva puntualmente evidenziato l’esistenza di precedenti penali specifici a carico di entrambe le imputate. Tali precedenti erano stati posti a fondamento di un giudizio di maggiore pericolosità sociale, giustificando così l’applicazione dell’aggravante. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la valutazione del giudice di merito fosse corretta e ben motivata, rendendo le censure delle ricorrenti prive di qualsiasi fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito. Per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono denunciare vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione palese) della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e rigettate nei gradi precedenti. La manifesta infondatezza o la genericità dei motivi non solo rendono vano il tentativo di impugnazione, ma comportano anche conseguenze economiche significative per i ricorrenti, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Per quali ragioni la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i primi due motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già correttamente respinti dalla Corte d’Appello, mentre i motivi relativi all’applicazione della recidiva sono stati ritenuti manifestamente infondati.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, sulla base di questa ordinanza, riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito, senza evidenziare uno specifico vizio di legittimità della sentenza impugnata, conduce a una dichiarazione di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per le ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, ciascuna ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 17095/25 Spinelli + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990 e altro);
Esaminati i sovrapponibili motivi di ricorso di entrambe le imputate, nonché la memoria in data 16 settembre 2025, con cui si confuta la proposta di inammissibilità con particolare riguardo ai primi due motivi di ricorso;
Ritenuto che i primi due motivi concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dei testi escussi, risultano essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, valutando le ragioni che hanno fondato l’acquisizione delle dichiarazioni stesse, nonché la loro pertinenza e precisione (si veda da pag. 40 a 42 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla erronea applicazione della recidiva, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte d’appello ha puntualmente evidenziato l’esistenza di precedenti penali anche specifici, a carico di entrambe le imputate, posti a fondamento del giudizio ingravescente di pericolosità sociale delle stesse (si veda pag. 44 e 45 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025