Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2928 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 26/11/1964 COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 22/02/1969 COGNOME nato a NAPOLI il 14/01/1984
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta.
Il primo motivo di ricorso presentato da COGNOME con il quale si deduce la nullità del provvedimento impugnato per inosservanza dei termini di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore, è manifestamente infondato. Dall’analisi degli atti del processo emerge, infatti, che la notifica dell’udienza del 2 dicembre 2020 è stata effettuata in data 12 novembre 2020 e, dunque, entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge, posto che la disciplina prevista dall’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede il termine di 40 giorni per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, si applic come affermato da Sez. U, del 29 giugno 2023, n. 35543, solo alle impugnazioni presentate a far data dal 10 luglio 2024.
Il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME, con cui si denunzia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, non è deducibile in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, con la cui articolata motivazione il ricorso omette di confrontarsi in maniera puntuale. Le censure difensive sul punto, dunque, non possono considerarsi specifiche, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata dei passaggi motivazionali della sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
Il primo motivo di impugnazione dei ricorsi presentati da COGNOME e COGNOME, con cui si denunzia la violazione dell’art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020 per essere stata l’udienza trattata in forma orale anziché scritta, rendendo necessaria la sostituzione dei difensori ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Esso, infatti, denunzia una violazione di norme che è, però, smentita dagli atti processuali, posto che dal decreto di citazione emesso dalla Corte di appello si evince che gli imputati erano stati citati per comparire personalmente ed essere presenti alla trattazione del processo.
Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e COGNOME, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto al delitto ad essi ascritto – commesso in data 30 novembre 2010 – si applica il termine di prescrizione massima di 12 anni e 6 mesi, cui occorre sommare 60 giorni di sospensione in primo grado e 525 giorni
di sospensione in appello. Ne consegue che tale termine, non ancora maturato, destinato a spirare in data 4 gennaio 2025.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.