Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato due principi fondamentali del processo penale, portando alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in cassazione. La decisione sottolinea l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di impugnazione sin dai primi gradi di giudizio e chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice di merito. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto in abitazione, aggravato dall’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la difesa, ai sensi degli articoli 624-bis e 61 n. 5 del codice penale. La sentenza di condanna emessa in primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnato alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a due specifici motivi di doglianza.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi inammissibili per ragioni diverse ma ugualmente dirimenti. Questa analisi è cruciale per comprendere i confini procedurali del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: L’introduzione di una Questione Nuova
Il primo motivo di ricorso lamentava la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, comma 1, n. 4 del codice penale. La Corte ha rilevato che tale questione era del tutto ‘inedita’. In altre parole, l’imputato non aveva mai sollevato questo specifico punto nei motivi di appello. Secondo la giurisprudenza costante, non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione doglianze che non siano state oggetto di dibattito nei precedenti gradi di giudizio. Anche una generica censura in appello non è sufficiente se non viene poi specificamente articolata in quella sede, ma solo successivamente davanti alla Corte di legittimità.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava l’illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche questa doglianza è stata respinta. La Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei parametri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica che la motivazione sia completa, coerente e non manifestamente contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di appello fosse adeguatamente motivata e priva di vizi logici, rendendo così il motivo di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha agito come custode della corretta applicazione delle norme processuali. Ha evidenziato che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre valutazioni di merito, ma un giudizio di legittimità finalizzato a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La reiezione del primo motivo per la sua novità riafferma il principio devolutivo dell’appello, per cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni specificamente sollevate. La reiezione del secondo motivo, invece, conferma che la valutazione sulla commisurazione della pena è un’attività tipica del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione congrua.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia la necessità per la difesa di articolare in modo completo e specifico tutti i motivi di doglianza fin dal primo atto di impugnazione. Omettere una censura in appello ne preclude la successiva deduzione in Cassazione. In secondo luogo, ricorda che contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in Cassazione ha successo solo se si riesce a dimostrare un vizio manifesto della motivazione (come illogicità o palese contraddittorietà), e non semplicemente proponendo una diversa valutazione delle circostanze fattuali. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della condanna.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo a una circostanza attenuante perché ‘inedito’, ovvero non era stato sollevato nei motivi di appello. Una censura deve essere specifica fin dai primi gradi di giudizio.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
La Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o contraddittoria. In questo caso, ha ritenuto la motivazione completa e priva di vizi, confermando che la valutazione sulla pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME 9ert~ ricorre avverso la sentenza della C di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del giudice di primo gr con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui a 624-bis, 61 n. 5 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente den la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’ art. 62, comma , n. 4, cod. pen. è inammissibile essendo del tutto inedito non aven formato oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la gener prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivament illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
ritenuto parimenti inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, co quale il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione in ordine alla m concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che secondo condivisibile e consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, la gradu della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti p circostanze aggravanti ed attenuanti e le determinazioni volte a stabilire l base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazi in parte qua, è completafél tutto priva di manifeste contraddittorietà;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore de cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
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Il Presidente