Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta una barriera procedurale che impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito di una questione. Una recente ordinanza, la n. 7500 del 2024, ci offre un chiaro esempio di come la specificità dei motivi di ricorso sia un requisito fondamentale per superare questo vaglio. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, il suo destino è segnato.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Con il primo, contestava la valutazione dei giudici di merito riguardo alla prova dell’elemento soggettivo del reato, proponendo di fatto una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione del diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’analisi di entrambi i motivi di ricorso, giudicati privi dei requisiti di legge.
L’inammissibilità ricorso Cassazione per genericità del primo motivo
Il primo motivo è stato ritenuto privo di “concreta specificità”. La Corte ha sottolineato che il ricorso non può trasformarsi in un’occasione per riesaminare le prove e rivalutare i fatti. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di fungere da “terzo grado di merito”. Il ricorrente, invece di evidenziare specifici travisamenti delle prove o vizi logici nella sentenza, si è limitato a riproporre le tesi difensive già ampiamente e correttamente disattese dalla Corte d’Appello.
Il rigetto del motivo sulle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato e aspecifico. La Corte ha richiamato un suo consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per negare la concessione delle attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È infatti sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, semplicemente, sull’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si articola su due pilastri fondamentali del processo penale.
Il primo riguarda i limiti del giudizio di legittimità: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su prove inesistenti o travisate. Un ricorso che mira a una “rivalutazione delle fonti probatorie” o a una “alternativa ricostruzione dei fatti” esula dalle competenze della Corte ed è, pertanto, inammissibile.
Il secondo pilastro attiene all’onere di specificità. Il ricorrente deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso delle attenuanti generiche, non basta lamentare il diniego, ma occorre dimostrare l’illogicità della valutazione del giudice, il quale gode di un ampio potere discrezionale in materia. La Corte ha ritenuto che il riferimento della Corte d’Appello all’assenza di elementi positivi fosse un argomento congruo e sufficiente a giustificare la decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la precisione e la specificità dei motivi sono essenziali. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare e argomentare vizi specifici che inficiano la validità della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una sanzione processuale, ma anche una garanzia per l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga sommersa da impugnazioni meramente dilatorie o volte a ottenere un inammissibile terzo grado di giudizio sul fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di concreta specificità. In particolare, il primo motivo mirava a una non consentita rivalutazione dei fatti, mentre il secondo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Cosa significa che un motivo di ricorso in Cassazione è generico?
Significa che il motivo non individua un vizio specifico della sentenza impugnata (come un errore di diritto o un’illogicità manifesta della motivazione), ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate e respinte nei gradi di merito, chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, cosa che non rientra nelle sue competenze.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata citata nell’ordinanza, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che fornisca una motivazione congrua, facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o anche solo all’assenza di elementi positivi significativi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell’elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo motivo, cori il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; essendo è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.