Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale del processo penale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non generici. L’esito, in caso contrario, è una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi.
Il primo motivo contestava la responsabilità per il reato di oltraggio. Il secondo motivo riguardava il reato di resistenza, chiedendo una diversa valutazione delle prove. Infine, il terzo motivo lamentava un’eccessiva severità della pena, dovuta alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, seppur sintetica, è estremamente chiara nell’evidenziare le carenze strutturali del ricorso presentato.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione sulla manifesta infondatezza e genericità di tutti i motivi proposti. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Cassazione, che rappresentano un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi.
La Genericità dei Motivi sull’Accertamento della Responsabilità
Con riferimento ai primi due motivi, relativi alla responsabilità per i reati contestati, la Corte ha sottolineato come le doglianze fossero del tutto generiche. In sostanza, il ricorrente si era limitato a richiamare i motivi già presentati in appello, senza misurarsi criticamente con le puntuali e logiche argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale. Questo atteggiamento processuale è contrario alla funzione stessa del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Chiedere una ‘valutazione alternativa’ delle prove è un’istanza che esula dalle competenze della Suprema Corte.
Il Confronto con la Motivazione sulla Pena
Anche il terzo motivo, riguardante la richiesta di attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena, è stato giudicato inammissibile per le stesse ragioni. La Corte d’Appello aveva chiaramente esposto i criteri utilizzati per determinare la sanzione. Il ricorso, invece di contestare specificamente quei criteri, si è limitato a una generica lamentela. Per ottenere un risultato, il ricorrente avrebbe dovuto argomentare perché la valutazione dei giudici di merito fosse stata illogica o contraria alla legge, cosa che non è avvenuta.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso non può essere una mera riproposizione di argomenti già spesi nei gradi di merito. È indispensabile un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, individuando vizi specifici di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione). In assenza di tale specificità, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, che comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente. La lezione è chiara: la precisione e la specificità sono requisiti irrinunciabili per un efficace esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. Il ricorrente si è limitato a ripetere le argomentazioni dell’appello senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni sono vaghe, non specifiche e non attaccano puntualmente le ragioni esposte nel provvedimento giudiziario che si sta impugnando. In questo caso, il ricorso non ha spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata o illogica, ma ha solo richiesto una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli ar 337 e 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato di cu all’art. 341-bis cod. pen. (primo motivo di ricorso) sono generiche, limitando a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gl apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto che pure le doglianze contenute nel secondo motivo, con riguardo al reato di cui all’art. 337 cod. pen., oltre che formulate in te assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto e incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova ogg di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto altresì che nemmeno il terzo motivo di ricorso, relativo all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio in conseguenza della mancata applicazione delle attenuanti generiche, si confronta con la puntual esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 29/01/2024