Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici
Il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione delle norme di diritto. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è subordinato a requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, evidenziando come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguenze definitive per l’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due soggetti in Corte d’Appello per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Ritenendo ingiusta la sentenza, entrambi gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per chiederne l’annullamento.
Il primo ricorrente contestava la sussistenza stessa della sua responsabilità penale. In aggiunta, lamentava sia la mancata applicazione di una specifica attenuante, sia l’eccessività del trattamento sanzionatorio. Il secondo ricorrente si univa a quest’ultima doglianza, criticando la pena inflitta a causa della mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto integralmente le argomentazioni difensive, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio formale e sostanziale insuperabile nei motivi presentati. Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni dell’inammissibilità ricorso Cassazione
L’analisi delle motivazioni della Corte è fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace. La decisione si basa su tre pilastri argomentativi distinti, ciascuno relativo a uno specifico motivo di ricorso.
1. Inammissibilità per Genericità e Ripetitività del Motivo
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato giudicato non specifico. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione delle difese precedenti; deve, invece, individuare e contestare specificamente gli errori di diritto commessi dal giudice del grado inferiore, dialogando con la motivazione della sentenza.
2. Inammissibilità per Motivo Nuovo
Il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione di un’attenuante, è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in Cassazione. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello. Questa regola, nota come ‘divieto di nova’, serve a garantire la gradualità del processo e a impedire che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
3. Inammissibilità per Mancanza di Specificità sulla Pena
Infine, anche i motivi relativi all’eccessività della pena sono stati considerati generici e privi di specificità. I ricorrenti si erano lamentati della mancata concessione delle attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.), ma non avevano contestato puntualmente i criteri specifici che i giudici di merito avevano utilizzato per giustificare la loro decisione. Criticare la misura della pena richiede un’argomentazione che smonti il ragionamento del giudice, non una semplice affermazione di dissenso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che esige rigore, specificità e pertinenza. Non è una sede per riproporre le stesse difese o per sollevare questioni nuove. La conseguenza di un ricorso mal formulato non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, che chiude definitivamente il processo e comporta un ulteriore onere economico per il condannato. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che si confrontino in modo critico e puntuale con le sentenze, unica via per superare il severo vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte li ha dichiarati inammissibili perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere censure già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, e in un caso è stato presentato un motivo per la prima volta in Cassazione, in violazione delle norme procedurali.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No. Sulla base di questa ordinanza e dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo non dedotto nell’atto di appello non può essere validamente proposto per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35209/23 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, quanto al primo motivo proposto dal ricorrente COGNOMECOGNOME relativo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, che esso non è specifico, limitandosi a m enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misuran affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello co puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Ritenuto che la censura contenuta nel secondo motivo, relativa alla omessa applicazione dell’ attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., non risulta essere previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello;
Ritenuto infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso di COGNOME e all’unico motivo dedot nell’interesse di COGNOME relativi all’eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., che gli stessi oltre che generici, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei cr adottati dai giudici del merito (pag. 5);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/01/2024