Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è rappresentato dalla disciplina dell’impugnazione, in particolare quando si arriva al giudizio di legittimità. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità ricorso cassazione, una decisione che ferma il processo prima ancora di entrare nel vivo della questione. Questo accade quando l’atto di appello manca dei requisiti essenziali richiesti dalla legge, come una specifica e chiara esposizione dei motivi.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione in concorso (artt. 110 e 648 c.p.). La difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Nello specifico, si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di altre attenuanti, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione mancante o manifestamente illogica nel negargli i benefici richiesti. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere tali doglianze. Il motivo principale dell’inammissibilità ricorso cassazione è stato individuato nella genericità e indeterminatezza dell’atto stesso.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a criticare la motivazione della sentenza impugnata senza indicare gli elementi concreti che avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito alcuni principi fondamentali del giudizio di legittimità. In primo luogo, ha sottolineato che contestare la mancata applicazione delle attenuanti generiche è una questione di merito, che non può essere rivalutata in Cassazione se la motivazione del giudice precedente è logica e non presenta vizi evidenti.
Il punto cruciale della decisione risiede in un importante principio giurisprudenziale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto la pena congrua in relazione alla gravità della condotta e al disvalore del fatto, una valutazione che implicitamente superava ogni altra considerazione favorevole all’imputato. La motivazione, pur sintetica, era stata giudicata esente da illogicità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Con questa ordinanza, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La lezione pratica che se ne trae è chiara: per avere successo in Cassazione, non basta lamentare genericamente una motivazione sgradita. È necessario articolare una critica puntuale, specifica e ancorata a precisi vizi di legge, dimostrando dove e come il giudice di merito ha errato nell’applicare le norme. L’inammissibilità ricorso cassazione è la sanzione processuale per chi non rispetta questo onere di specificità, trasformando l’impugnazione in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, che non è consentito.
 
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
In base a questa decisione, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se risulta generico e indeterminato, ovvero se non specifica in modo chiaro e puntuale i motivi di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, a condizione che il ragionamento sia logico e coerente.
La Corte di Cassazione può riesaminare la gravità di un reato?
No. La Corte di Cassazione giudica in “sede di legittimità”, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non riesaminare i fatti o le valutazioni di merito, come la gravità della condotta, che sono di competenza esclusiva del giudice di primo e secondo grado.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35292  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., per man applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell’art. 62, n. 4 co pen. e, in subordine, dell’art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatez perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, no consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitar il proprio sindacato;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti e della causa di non punibilità non è consentito in sede legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare, in particolar il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqu rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (s pag. 3 della sentenza impugnata ove si conclude per la congruità della pena nel minimo edittale in considerazione della gravità della condotta e dell’effetti disvalore del fatto la cui offesa non era minima);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.