Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi basati su motivi non adeguatamente formulati, ribadendo i confini del proprio giudizio e sancendo l’inammissibilità del ricorso Cassazione. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e pertinenti, evitando la semplice riproposizione di argomenti già esaminati nei gradi di merito. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Una Condanna Confermata in Appello
Il caso trae origine da una condanna per il delitto previsto dall’articolo 493ter del codice penale, confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a diversi motivi. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, denunciava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e criticava la dosimetria della pena.
L’Analisi della Corte: L’inammissibilità del ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che toccano aspetti fondamentali della procedura penale.
Motivi Ripetitivi e Rilettura dei Fatti
I primi due motivi di ricorso, con cui si contestava la valutazione della responsabilità penale, sono stati considerati inammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha chiarito che un ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello, ma deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, le censure si traducevano in una richiesta di rilettura delle prove (come le dichiarazioni dell’imputato e di suo fratello), un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
L’Inapplicabilità della Causa di Non Punibilità
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva motivato il rigetto della richiesta evidenziando la non modesta entità del danno, l’assenza di un risarcimento e la reiterazione delle condotte. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione logica e congrua, e pertanto insindacabile in sede di legittimità, confermando che la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito che, se ben motivato, non può essere rivisto.
Genericità sulla Dosimetria della Pena
Infine, il quarto motivo, che contestava la determinazione della pena, è stato qualificato come aspecifico. La difesa si era limitata a sottolineare il riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado, senza però confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile il relativo motivo di gravame per genericità. La Suprema Corte ha ricordato che il riconoscimento di attenuanti non comporta automaticamente l’applicazione della pena nel minimo edittale e che il motivo di ricorso deve sempre confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati del processo penale. L’inammissibilità del ricorso Cassazione deriva dalla natura stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito. I ricorsi devono essere formulati nel rispetto del principio di specificità, indicando con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario sviluppare una critica puntuale e argomentata. In questo caso, i motivi erano o ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte, o si traducevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, o erano formulati in termini generici senza un reale confronto con la decisione appellata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza costituisce un importante monito per la prassi forense. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è fondamentale che l’atto di ricorso per Cassazione sia redatto con estremo rigore. Occorre abbandonare la logica della mera riproposizione degli argomenti difensivi e concentrarsi sull’individuazione di specifici vizi di legittimità della sentenza di secondo grado. La decisione ribadisce che il ruolo della Cassazione non è quello di offrire un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma di garantire l’uniforme interpretazione della legge e la tenuta logica delle motivazioni giudiziarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati una mera riproposizione di censure già respinte in appello, si traducevano in un tentativo non consentito di riesaminare le prove e i fatti (attività riservata ai giudici di merito), ed erano formulati in modo generico, senza un confronto critico specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove?
No, non è possibile. Il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può riesaminare le prove (es. testimonianze, documenti) per fornire una nuova ricostruzione dei fatti, ma si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché i giudici di merito, con una valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione, hanno considerato l’offesa non particolarmente tenue. Tale giudizio si basava su elementi specifici come la non modesta entità del danno, la mancata riparazione del pregiudizio e la reiterazione delle condotte delittuose da parte dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzioNOMErio inflitto all’imputato per il delitto di cui all’art. 493ter cod.pen.;
letta la memoria, corredata da conclusioni scritte, a firma del difensore; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la difesa tende, infatti, ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificato privo di aporie e frizioni logiche;
che, in particolare, con riguardo alla doglianza che assume il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nella valutazione delle risultanze processuali, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con corretti argomenti giuridici sia in relazione alla sussistenza dell’illecito che alla responsabilità del ricorrente (s vedano le pagine 4 e 5, paragrafo 4.2, della sentenza impugnata, ove si confuta la versione dei fatti fornita in sede dibattimentale dall’imputato e dal di lui fratell pacificamente smentita da quanto accertato mediante la documentazione acquisita in giudizio, e si evidenzia l’irrilevanza e l’inattendibilità della conversazione tra due germani contenuta nel CD riversato in atti e della ulteriore dichiarazione scritta del fratello dell’imputato, prodotta dalla difesa del prevenuto con i motivi aggiunti);
rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censura gi congruamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione priva di profili di illogicità manifesta, avendo i giudici d’appello rigettato la richie difensiva sottolineando la non modesta entità del danno, che peraltro non risulta in alcun modo risarcito, e la reiterazione delle condotte delittuose, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede;
ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso che contesta la declaratoria di inammissibilità per genericità del gravame relativo alla dosimetria della pena è aspecifico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a rimarcare l’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in
primo grado, evenienza che non comporta in termini automatici la determinazione del trattamento sanzioNOMErio ai minimi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presi ente