Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5803  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIUDICE DI PACE di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Ancona dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 1998, n. 286, per essersi trattenuto in territorio nazionale senza tito l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro cinquemila di ammenda, oltre ch pagamento delle spese processuali.
Ricorre per Cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonc riferimento all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e all’art. 129 cod. pr
Il ricorso va dichiarato inammissibile, anzitutto in ragione della gener del primo motivo, che non esplicita critiche specifiche all’apparato motivazio della decisione impugnata. Ci si limita, infatti, alla mera enunciazione del viz si pretende sussistente, nonché alla denuncia dello stesso, senza però indic ragioni delle pretese illogicità, o della ridotta valenza dimostrativa degli e a carico; ciò a fronte di puntuali argomentazioni, circa la ricorrenza, in f diritto, dell’illecito contestato, contenute nella decisione impugnata, co ricorrente non si confronta minimamente.
Quanto al secondo motivo, non risulta che sia stata mai formulata specif richiesta di applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; né a diffo conduce la lettura dell’atto di impugnazione, nel quale non viene dedot formulazione – nel corso del giudizio di merito – di specifica istanza in ta (giova ricordare, sul punto, il principio di diritto che governa la materia, e da Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458, a mente della qua «In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d’uff giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai f “decisum” di improcedibilità la mancata opposizione dell’imputato e della pers offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia offici ne deriva che la doglianza relativa all’improcedibilità per particolare tenu fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità»; nello stess si sono espresse Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep. 2018, Indracc Rv. 272442; Sez. 1, n. 16310 del 26/04/2005, Colozzo, Rv. 231331; Sez. 5 n. 9700 del 05/12/2008, COGNOME dep. COGNOME 2009, COGNOME Arhni, COGNOME Rv. 242971; COGNOME Sez. 5,
n. 33763 del 09/07/2013, COGNOME COGNOME COGNOME,  COGNOME Rv. 257121;  COGNOME Sez. 5, n. 49781 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254833).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamen una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.