Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Apparenti
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce alla Suprema Corte di esaminare il merito di una questione. Una recente ordinanza ci offre uno spunto prezioso per comprendere quali sono i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare questo vaglio preliminare. Il caso in esame riguarda una condanna per tentata estorsione, dove i motivi di impugnazione sono stati giudicati troppo generici per essere accolti.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentata estorsione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’impugnazione si fondava su tre motivi principali: un’errata valutazione della sua responsabilità, la mancata applicazione di una causa di non punibilità e il mancato riconoscimento di un’attenuante.
La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse scorretta, che dovesse essere applicata l’esimente prevista per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare e, infine, che il fatto dovesse essere considerato di lieve entità.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha dichiarati tutti inammissibili, fornendo chiarimenti fondamentali sui limiti del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: La Genericità e Ripetitività dell’Impugnazione
Il primo motivo è stato respinto perché considerato una mera riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il ricorso di legittimità non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, evidenziando le presunte violazioni di legge o i vizi logici della motivazione. In assenza di ciò, il motivo è solo ‘apparente’ e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: Violenza Fisica e Causa di Non Punibilità
La difesa aveva invocato l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 649 del codice penale, che esclude la punibilità per alcuni reati contro il patrimonio commessi a danno di congiunti. La Corte ha ritenuto inammissibile anche questo motivo, sottolineando come fosse emerso chiaramente che la tentata estorsione era stata consumata con ‘violenza fisica’. Questa circostanza, secondo la giurisprudenza consolidata, impedisce l’applicazione della suddetta causa di non punibilità, rendendo la doglianza infondata.
Terzo Motivo: Il Diniego dell’Attenuante di Lieve Entità
Infine, la richiesta di riconoscere l’attenuante del fatto di lieve entità, introdotta da una sentenza della Corte Costituzionale, è stata giudicata manifestamente infondata. La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi per negare tale attenuante, rendendo insindacabile la sua decisione sul punto nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali consolidati. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione deriva primariamente dalla mancanza di specificità dei motivi, che devono instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le medesime tesi difensive. La Corte ha inoltre confermato che l’esimente per reati patrimoniali tra congiunti non si applica quando la condotta è caratterizzata da violenza fisica. Infine, ha ribadito che la valutazione sulle circostanze attenuanti è di competenza del giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione se la motivazione è immune da palesi illogicità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione in modo tecnicamente ineccepibile. Non basta dissentire dalla decisione di merito; è necessario articolare critiche puntuali, pertinenti e fondate su vizi di legittimità. La mera reiterazione di argomenti già vagliati porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per i professionisti del diritto, ciò significa studiare a fondo la sentenza d’appello per individuare le specifiche crepe logico-giuridiche su cui fondare un’impugnazione efficace.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere le argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica argomentata alla sentenza impugnata.
È possibile invocare la causa di non punibilità dell’art. 649 c.p. in un caso di tentata estorsione con violenza?
No, la Corte ha stabilito che l’uso di ‘violenza fisica’ nella condotta di tentata estorsione esclude l’operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 del codice penale per i reati contro il patrimonio tra congiunti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico’?
Significa che il motivo non svolge la sua funzione di critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, ma si risolve in una contestazione vaga o nella semplice riproposizione di questioni già decise, senza correlarsi precisamente alle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3983 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 24/03/1992
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla Corte di merito (si vedano le pagg. 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 649 cod. pen. è inammissibile perché è emerso in modo non equivoco che la condotta di tentata estorsione ès tata consumata con violenza “fisica”, il che esclude l’operati della calusola di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comm 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le rag argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sent n. 120 del 2023 è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.