Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è subordinato a regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di tali regole porti a una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi di quanto già discusso nei gradi precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile per il delitto previsto dall’articolo 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro). Nel suo ricorso, l’imputato contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello è divenuta definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni: la decisiva importanza della specificità dei motivi
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte per giustificare l’inammissibilità del ricorso Cassazione. I giudici hanno rilevato due vizi fondamentali negli argomenti del ricorrente:
1.  Genericità e Mancanza di Specificità: I motivi proposti erano privi di specificità. Non indicavano in modo preciso e puntuale le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica.
2.  Natura Riproduttiva: Le censure sollevate erano, di fatto, una semplice riproduzione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici della Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione non può essere una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti, ma deve concentrarsi su questioni di pura legittimità (cioè, sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione).
La Corte ha specificato che il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse doglianze già vagliate e disattese, senza introdurre nuovi profili di critica pertinenti al giudizio di legittimità. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché svuota di significato la funzione stessa della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di secondo grado; è necessario articolare critiche precise, specifiche e focalizzate su vizi di legittimità, evitando di riproporre le medesime questioni di fatto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, a sottolineare la serietà dell’accesso al supremo organo di giustizia.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi proposti sono privi di specificità, generici, o si limitano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito nel grado precedente.
Qual è la conseguenza principale della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La principale conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più contestabile.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘riproduttivi’?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge) che sono le uniche che possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4385 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4385  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIBERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il delitto di cui all’art. 334 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, oltre ad essere privi di specificità, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023