Inammissibilità ricorso Cassazione: l’importanza della specificità dei motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei rigorosi requisiti richiesti per un ricorso in sede di legittimità. La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un imputato condannato per furto in abitazione. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di impugnazione, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I fatti e il contesto del ricorso
L’imputato, già condannato in primo grado e in appello per furto consumato e tentato in abitazione, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, articolando tre distinti motivi. Il primo motivo mirava a una riconsiderazione del materiale probatorio, contestando l’attendibilità di alcune testimonianze e la valutazione degli elementi a carico. Il secondo motivo censurava il riconoscimento della recidiva, mentre il terzo criticava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa aveva anche presentato una memoria per ribadire le proprie argomentazioni.
L’analisi della Corte e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha esaminato ciascun motivo, concludendo per la loro inammissibilità per ragioni diverse ma interconnesse, tutte riconducibili alla non corretta formulazione dell’impugnazione in un giudizio di legittimità.
Il divieto di una nuova valutazione dei fatti
Il primo motivo è stato respinto perché, di fatto, chiedeva alla Cassazione di compiere una nuova valutazione del merito della vicenda, come l’attendibilità dei testimoni. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. L’imputato non ha sollevato un vizio di ‘travisamento della prova’ in modo specifico, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle prove, attività preclusa in questa sede.
La genericità dei motivi sulla recidiva
Il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato generico. L’appellante ha fatto riferimento alla sua ammissione a misure alternative alla detenzione, ma senza specificare a quali delle sue precedenti condanne definitive tali misure si riferissero. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte effettuare il controllo richiesto, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
La sufficienza della motivazione sulle attenuanti
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata. I giudici di merito avevano fatto riferimento a elementi concreti e decisivi, come la gravità dei fatti, l’organizzazione dell’attività criminale e i precedenti penali dell’imputato, fornendo così una giustificazione sufficiente per la loro decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Corte di Cassazione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. Non è possibile chiedere ai giudici supremi di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che non vengano dedotti vizi specifici e chiaramente individuabili, come il travisamento di una prova decisiva. I motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e pertinenti, indicando con precisione le parti della sentenza impugnata e le norme di legge che si assumono violate. La genericità, l’assertività o la richiesta di una semplice rilettura delle prove portano, come nel caso di specie, all’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non può essere utilizzato come un’ulteriore occasione per discutere i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. La decisione sottolinea che la difesa deve formulare censure precise, basate su violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione, e non su una diversa interpretazione delle prove. La conseguenza di un ricorso mal formulato non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a carico del ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione non può chiedere di rivalutare le prove?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non riesaminare i fatti o l’attendibilità dei testimoni, che sono compiti esclusivi dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è generico quando non indica in modo specifico e dettagliato quali parti della sentenza impugnata si contestano e per quali ragioni giuridiche. Nel caso esaminato, l’imputato ha contestato la recidiva senza specificare a quali condanne si riferissero le misure alternative ottenute, impedendo alla Corte di effettuare la necessaria verifica.
È sufficiente la gravità dei fatti per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza. La Corte ha confermato che un riferimento adeguato a elementi decisivi come la gravità dei fatti, le modalità di commissione del reato e i precedenti penali dell’imputato costituisce una motivazione sufficiente e congrua per negare la concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione consumato (capo A. della rubrica) e tentato (capi B. e C.);
letta la memoria presentata dal difensore dell’imputato, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso e contestato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibili dell’impugnazione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso non è utilmente deducibile in sede di legittimità quanto ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente con riguardo all’attendibilità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a discarico e alla valutazione degli elementi a carico (in particolare, quanto rassegNOME dall’operante NOME COGNOME), senza denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere addotto per il tramite di riferimenti parcellizzati o assertivi agli elementi in comunque senza confrontarsi con la motivazione che ha attribuito rilievo centrale al riconoscimento del COGNOME da parte del COGNOME (profilo rispetto al quale non è decisivo neppure il prospettato errore da parte della Corte di merito sulle modalità di acquisizione delle deposizio a discarico: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico poiché ha censurato la ritenuta sussistenza della contestata recidiva, argomentata dalla Corte di appello alla luce dei precedenti dell’imputato e della pericolosità da lui palesata con i fatti oggetto del presente procedimen facendo riferimento all’ammissione del ricorrente all’affidamento in prova al servizio sociale (ol che alla concessione della liberazione anticipata) senza specificare in relazione a quali reati quelli per cui il COGNOME COGNOME riportato condanna definitiva – sia stata concessa la misura alternat alla detenzione (facendo apodittico riferimento «ai reati considerati ai fini della contes recidiva» e mero rimando, nel corpo della memoria difensiva, al certificato del casellario), co non consentendo di individuare effettivamente i rilievi rispetto ai quali esercitare il ric sindacato della decisione di appello, il che esime da ogni ulteriore considerazione;
rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte de giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di merito ha richiamato la gravità dei fatti l’organizzazione dell’attività criminale palesata dalle modalità di commissione di essi oltre precedenti penali dell’imputato);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
– ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
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