Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono generici
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa sede di legittimità è tutt’altro che scontato. I motivi di ricorso devono possedere requisiti di specificità e precisione, altrimenti si rischia una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, illustrando come la mera riproposizione di argomenti già esaminati e la genericità delle censure conducano inevitabilmente a tale esito, con conseguente condanna alle spese processuali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali motivi: il primo contestava la correttezza della motivazione relativa alla sua responsabilità penale, mentre il secondo si opponeva alla sussistenza della recidiva contestatagli.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea come il giudizio di legittimità non sia una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni: Analisi della Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziando per ciascuno le ragioni della sua inammissibilità.
Il Primo Motivo: La Genericità e Ripetitività delle Censure
La Corte ha ritenuto il primo motivo, relativo alla responsabilità per ricettazione, del tutto inammissibile. La ragione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate non costituivano una critica specifica e puntuale alla sentenza d’appello, ma si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto e puntualmente disatteso nel precedente grado di giudizio. In sostanza, il ricorrente si è limitato a ripetere le proprie tesi senza attaccare in modo argomentato il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello. Per la Cassazione, tali motivi sono da considerarsi non specifici ma soltanto ‘apparenti’, in quanto non assolvono alla funzione tipica di una critica costruttiva della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale è una delle cause più comuni di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Il Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza sulla Recidiva
Anche il secondo motivo, riguardante la recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito i principi giurisprudenziali secondo cui la valutazione sulla recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma richiede un esame concreto del rapporto tra il reato in giudizio e le condanne precedenti. Il giudice deve verificare se la condotta passata indichi una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia influito sulla commissione del nuovo reato. Inoltre, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente rimotivato la decisione, superando un’espressione erronea del primo giudice. Il punto centrale era che il giudizio di prevalenza delle attenuanti aveva di fatto ‘neutralizzato’ ogni ‘effetto auxologico’ (cioè di aumento della pena) della recidiva, rendendo la doglianza del ricorrente priva di interesse pratico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie difese. È necessario articolare una critica specifica, logica e giuridicamente fondata contro la sentenza che si intende impugnare, evidenziandone i vizi di legittimità. In mancanza di tale specificità, il rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione è estremamente elevato, con l’ulteriore conseguenza di una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti destinati al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e meccanica ripetizione (‘pedissequa reiterazione’) di argomenti già dedotti e respinti in appello. Mancavano di specificità e non costituivano una critica argomentata contro la sentenza impugnata, risultando quindi solo apparenti.
Come deve essere valutata la recidiva dal giudice?
Secondo la Corte, la valutazione della recidiva non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso. Il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti, per verificare se esista una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
Cosa accade se le attenuanti vengono giudicate prevalenti sulla recidiva?
Quando le circostanze attenuanti vengono ritenute prevalenti sulla recidiva, si verifica l’elisione di ogni ‘effetto auxologico’ di quest’ultima. In pratica, la recidiva non produce alcun aumento della pena, rendendo di fatto irrilevante ogni doglianza sul punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2250 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RINTENUTO I FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualment disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui vengono specificate le caratterist dell’elemento soggettivo ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (si vedan particolare la pagina 3, paragrafo 2.2 della impugnata sentenza ), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pa paragrafo 2.3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazio del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporal in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito qu fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” e che l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Quanto alla pretesa mancanza/manifesta illogicità/contraddittorietà dell motivazione in relazione al tema della recidiva ed al suo ‘impatto’ sulla pena, la Cor osserva che il giudice di appello, a fronte della erronea espressione utilizzata dal pri giudice, si è limitata a rimotivare cogliendo correttamente l’elemento centrale de procedimento logico che aveva portato alla determinazione della entità della pena, costituito dal giudizio di prevalenza della attenuante che aveva comportato di necessità l’elisione di ogni effetto auxologico della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Ronna 2/12/23 Il cons gliere es Il Presidente