Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Condanna per Motivi Generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al contempo, più significativi nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, sanzionando con l’inammissibilità e una condanna pecuniaria i tentativi di rimettere in discussione il merito della vicenda processuale con argomentazioni generiche. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i criteri che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Ricorso per Furto Aggravato
Tre individui, precedentemente condannati dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di furto aggravato, hanno proposto ricorso per Cassazione. Ciascuno, con atti separati, ha sollevato motivi di doglianza sostanzialmente simili. Le censure si concentravano sulla presunta violazione degli articoli 132 e 133 del codice penale, relativi ai criteri di determinazione della pena. In particolare, i ricorrenti lamentavano un’errata commisurazione della sanzione e, in alcuni casi, la mancata concessione delle attenuanti generiche o l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Tentare di introdurre valutazioni di fatto, già di competenza esclusiva dei giudici di merito, si traduce in un vizio che conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Analisi dei Motivi di Doglianza
I giudici hanno osservato come tutte le allegazioni presentate fossero “prive della necessaria specificità”. I ricorrenti, infatti, si erano limitati a criticare la decisione della Corte d’Appello in modo astratto, omettendo qualsiasi confronto critico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. Inoltre, sono state qualificate come “irrituali” le allegazioni in fatto, che esulano dal perimetro del giudizio di Cassazione, il quale è chiamato a giudicare della corretta applicazione del diritto, non a ricostruire la vicenda storica.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e si pongono in continuità con un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Corte d’Appello, secondo gli Ermellini, aveva correttamente escluso l’applicazione delle attenuanti generiche, evidenziando la mancanza di elementi positivi da valorizzare. La valutazione della gravità del fatto e della personalità negativa degli imputati era stata fondata su elementi concreti, rientranti nei parametri dell’art. 133 del codice penale, e giustificata con una motivazione congrua e logica. Di fronte a una motivazione immune da vizi logico-giuridici, il tentativo dei ricorrenti di ottenere una nuova valutazione del merito si è rivelato infruttuoso e proceduralmente scorretto. La Suprema Corte ha quindi esercitato il proprio potere discrezionale, ritenendo preponderanti gli elementi negativi evidenziati dal giudice di secondo grado.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere ricorsi per Cassazione con rigore tecnico e specificità. L’esito non è stato solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista dall’art. 616 c.p.p. quando l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è riconducibile a una colpa del ricorrente, ravvisabile proprio nella palese infondatezza e genericità dei motivi proposti. La decisione, pertanto, non solo chiude la vicenda processuale per i tre imputati, ma riafferma con forza il ruolo e i limiti del giudizio di legittimità, arginando l’abuso dello strumento processuale.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le allegazioni erano prive della necessaria specificità, omettevano qualsiasi confronto con la motivazione della sentenza impugnata e contenevano irrituali allegazioni in fatto, che esulano dalla competenza della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità in questo caso?
Oltre alla conferma della condanna, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione evidentemente inammissibile.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di escludere le attenuanti generiche fosse correttamente motivata, basata sul difetto di elementi positivi da valorizzare e sulla valutazione della gravità del fatto e della personalità degli imputati, rientrando tale giudizio nel potere discrezionale del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BITONTO il 09/12/1978 COGNOME nato a BARLETTA il 15/03/1996 COGNOME nato a BARLETTA il 10/08/1981
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne confermato la condanna per il delitto aggravato di furto;
considerato che:
l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME che assume la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena;
l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME che pure deduce la violazione de medesime norme in ordine alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME che pure denuncia la violazione deg artt. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena e chiede l’applicazione del causa di non puniblità di cui all’art. 131-bis cod. pen. o delle attenuanti generiche; contengono tutti allegazioni prive della necessaria specificità, omettendo qualsivoglia confron con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, nonché irrituali allegazioni in fatt il che esime dal dilungarsi per osservare che correttamente la Corte di merito ha esclus l’applicazione delle attenuanti generiche in ragione del difetto di elementi passib valorizzazione (compresa la scelta del rito abbreviato) e indicato gli elementi di fatto po fondamento dalla valutazione della gravità del fatto e della negativa personalità degli imput (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponder nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/07/2025.