Inammissibilità Ricorso Cassazione: la Sanzione per Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione. Quando un’impugnazione non solleva censure specifiche e circostanziate, ma si limita a critiche vaghe e assertive, non solo non ottiene il risultato sperato, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
Il Caso: Dal Furto in Abitazione al Ricorso in Cassazione
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in abitazione. La Corte d’Appello di Ancona confermava la sua responsabilità penale. Non ritenendo giusta la decisione, l’imputata decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso: Critiche Generiche e Non Specifiche
Il ricorso si basava su un unico motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione di legge. In particolare, la difesa lamentava due aspetti principali:
1. Mancanza di motivazione: si criticava la sentenza d’appello per una presunta carenza nelle argomentazioni a sostegno della condanna.
2. Mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: si sosteneva che il processo d’appello avrebbe dovuto riaprire la fase di raccolta delle prove, adducendo in modo vago che la ricorrente non era stata aggiornata dal suo precedente difensore e che avrebbe avuto la ‘possibilità’ di sottoporsi a esame e produrre nuovi documenti.
Queste argomentazioni, tuttavia, sono state presentate in modo estremamente generico, senza individuare con precisione i punti della sentenza impugnata da criticare né formulare una richiesta rituale di rinnovazione probatoria.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati erano ‘intrinsecamente generici’ e contenevano ‘enunciati del tutto assertivi’. In pratica, l’atto di impugnazione non era idoneo a mettere in discussione la legittimità della sentenza di secondo grado.
La Corte ha sottolineato che le critiche alla motivazione erano astratte e che la doglianza sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria era priva di specificità. Non basta affermare di voler produrre nuove prove; è necessario formulare una richiesta precisa e motivata, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Pertanto, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e pertinenti. Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che:
– Le censure erano formulate in modo tale da non costituire una critica puntuale alla sentenza impugnata, ma piuttosto una generica lamentela.
– La richiesta di rinnovare l’istruttoria era basata su affermazioni vaghe e non supportate da una rituale allegazione processuale. L’affermazione che l’imputata non fosse stata aggiornata dal difensore o che avesse la ‘possibilità’ di essere esaminata non costituisce un motivo valido per richiedere la riapertura del dibattimento in Cassazione.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche due conseguenze economiche significative per la ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è stata giustificata dalla Corte ravvisando ‘profili di colpa’ nella proposizione di un’impugnazione evidentemente inammissibile.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un atto di impugnazione deve essere redatto con rigore e specificità. Presentare un ricorso basato su motivi generici non solo è inutile ai fini processuali, ma può anche comportare un aggravio di costi per il cittadino.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano intrinsecamente generici e contenevano enunciati puramente assertivi, privi della specificità richiesta per criticare efficacemente una sentenza di secondo grado.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘assertivo’?
Significa che il motivo non identifica con precisione i vizi della sentenza che intende contestare, ma si limita a lamentele vaghe o a semplici affermazioni non supportate da argomentazioni giuridiche puntuali e pertinenti al caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione dell’impugnazione (cioè se era palesemente infondata), anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33228 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 06/12/1998
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancora che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto aggravato di furto in abitazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la «nullità della sentenza violazione di legge (mancanza di motivazione e mancata rinnovazione dell’istruttori dibattimentale)» – lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo gr è intrinsecamente generico poiché contiene enunciati del tutto assertivi, sia nella parte in cui ce la motivazione della sentenza impugnata, sia nella parte in cui si duole della mancata rinnovazion dell’istruttoria adducendo a sostegno, in una maniera patentemente priva di specificità e perc inidonea a costituire una rituale allegazione del fatto processuale, che la ricorrente non sarebbe stata aggiornata del corso del procedimento dal proprio difensore di fiducia (non presente a celebrazione di tre udienze consecutive, in primo grado), sia nella parte in cui adduce il probatorio che la Corte di merito erroneamente non avrebbe acquisito (adducendo al riguardo la «possibilità per la COGNOME di sottoporsi a esame e produrre ogni più utile documentazione»);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.