Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la precisione e la specificità dei motivi siano fondamentali per superare il vaglio di ammissibilità in Corte di Cassazione. Affrontare il massimo grado di giudizio richiede argomentazioni di diritto, non semplici riproposizioni dei fatti. In questo articolo, analizzeremo una decisione che ha confermato la condanna per atti persecutori, dichiarando l’ inammissibilità del ricorso cassazione presentato dalla difesa, a causa della manifesta genericità delle censure mosse.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto continuato di atti persecutori, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali. Con il primo, lamentava la violazione delle norme sulla valutazione della prova e l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Con il secondo, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena inflitta.
L’inammissibilità ricorso cassazione secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Il ricorso, per essere esaminato, deve rispettare precisi requisiti di legge, che in questo caso sono stati ritenuti mancanti.
I motivi dell’Inammissibilità del ricorso
Il primo motivo è stato qualificato come ‘patentemente generico’. La difesa si è limitata a formulare un’allegazione assertiva, senza collegarla in modo specifico e pertinente agli elementi del caso concreto. Inoltre, la Corte ha sottolineato come tale motivo si risolvesse in una richiesta di riesame dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge.
Il secondo motivo, relativo alle attenuanti e alla pena, è stato giudicato ‘manifestamente infondato e generico’. La Corte territoriale aveva già fornito una motivazione congrua e logica per negare le attenuanti, valorizzando la durata dell’attività illecita e il comportamento processuale dell’imputato. La Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile se correttamente motivato, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, ha riaffermato che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per una nuova valutazione delle prove. I motivi devono denunciare vizi di legge o difetti di motivazione palesi e decisivi, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti già vagliati nei gradi di merito.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha evidenziato come le censure relative alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche non possano essere accolte se il giudice di merito ha fornito una giustificazione logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere, indicando gli elementi preponderanti (il lasso di tempo del reato, le numerose segnalazioni) che avevano guidato la sua scelta discrezionale. Le semplici affermazioni contrarie della difesa, contenute nel ricorso, non sono state ritenute sufficienti per scalfire la coerenza di tale ragionamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità che rende definitiva la condanna. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, a causa dell’evidente infondatezza del ricorso, che denota una colpa nell’aver adito la Corte, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un messaggio importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento serio, da utilizzare per sollevare questioni di diritto concrete e non per tentare una generica rinegoziazione del giudizio di fatto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e assertivi. Il primo motivo era una contestazione dei fatti non consentita in Cassazione, mentre il secondo criticava la valutazione del giudice di merito sulla pena e sulle attenuanti, che era stata invece correttamente motivata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare le prove o i fatti come farebbe un tribunale di primo o secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa (come nel caso di motivi palesemente infondati), il ricorrente viene anche condannato a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GIOIA COGNOME il 23/12/1985
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME (A/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Uri nj
Rilevato che avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto continuato di atti persecutori;
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 192 c proc. pen. e l’illogicità della motivazione – è patentemente generico poiché contiene la pred allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) e nel resto si affida irritualmente a una prospettazione fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo – che denuncia il vizio di motivazione e la violazio dell’art. 62-bis cod. pen., oltre all’irrogazione di una pene eccessiva – è manifestamente infonda generico in quanto la Corte territoriale ha fondato il rigetto anche in parte qua del gravame valorizzando il lasso di tempo nel quale ha avuto luogo l’agire illecito (a fronte delle num segnalazioni nei confronti dell’imputato) ed escludendo – a dispetto di quanto dedotto dalla difesa -che potesse positivamente apprezzarsi il suo comportamento processuale, così indicando – in maniera congrua e logica – gli elementi che ha considerato preponderanti nell’esercizio del pote discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 0 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01); e tale iter non può essere qui utilmente censurato per il tramite delle allegazioni assertive contenute nel ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2025.