Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un appello formulato in modo non adeguato. Il caso in esame dimostra come l’inammissibilità del ricorso in Cassazione sia una conseguenza diretta della presentazione di motivi generici o mirati a una nuova valutazione dei fatti, ribadendo la natura e la funzione specifica della Suprema Corte. La vicenda riguardava un gruppo di persone condannate per aver partecipato a un episodio di resistenza contro le forze dell’ordine.
I Fatti del Caso
Quattro individui avevano presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che li aveva ritenuti colpevoli. Le loro difese si concentravano su diversi punti: la presunta violazione delle regole sul concorso di persone nel reato, l’errata valutazione dell’intenzionalità (dolo) e, in generale, un’analisi delle prove a loro dire non corretta. In sostanza, i ricorrenti proponevano una ricostruzione alternativa dell’accaduto, mettendo in discussione le modalità dell’intervento delle forze dell’ordine e negando la volontarietà della loro opposizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando tutti i ricorsi inammissibili. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’, non un ‘giudice di merito’. Non può, quindi, effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. I ricorsi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’ e ‘generici’, poiché non si confrontavano criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a proporre una versione dei fatti diversa e più favorevole agli imputati.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e la Configurazione del Concorso di Persone
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Anzitutto, ha evidenziato come i motivi presentati fossero articolati sulla base di una ‘difforme ricostruzione del fatto’, un approccio non consentito in questa sede. La valutazione delle risultanze istruttorie, come i verbali di arresto e i filmati delle telecamere di sicurezza, rientra nell’autonomia del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è, come in questo caso, logica e coerente.
Un punto cruciale della motivazione riguarda il concorso di persone nel reato. La Corte ha confermato che la partecipazione concorsuale era stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello. È stato valorizzato non solo il coinvolgimento in una rissa con gli agenti della sicurezza privata, ma anche il ‘supporto morale’ offerto all’azione oppositiva diretta contro le forze dell’ordine. Questo passaggio è fondamentale: per essere considerati concorrenti nel reato non è necessaria una partecipazione diretta e personale agli atti violenti; anche una condotta di sostegno o rafforzamento del proposito criminoso altrui può essere sufficiente a integrare la fattispecie.
Infine, anche le censure relative all’eccessività della pena sono state giudicate inammissibili e generiche. La Corte di Appello aveva tenuto conto della gravità dei fatti, dei motivi della condotta (resistenza collettiva) e della finalità violenta dell’azione, fornendo una giustificazione non illogica e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere fondato su vizi di legge e non su una diversa lettura del quadro probatorio. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è severa: i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. La pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente rigorosi, focalizzati su questioni di diritto, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Un ricorso in Cassazione può essere basato su una diversa interpretazione dei fatti?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo è di ‘giudice di legittimità’, ovvero controlla la corretta applicazione della legge e non può riesaminare nel merito i fatti del caso. Tentare di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti porta all’inammissibilità del ricorso.
Per essere considerati complici in un reato è necessaria la partecipazione diretta ad atti di violenza?
Secondo questa ordinanza, non è necessaria. La Corte ha ritenuto sufficientemente provata la partecipazione concorsuale anche sulla base di condotte di ‘supporto morale’ all’azione illecita, anche in assenza di una partecipazione diretta e personale ad azioni violente contro le forze dell’ordine.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33054 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CASSINO il 30/10/1989
NOME nato a LATINA il 19/06/1987
NOME COGNOME nato a SORA il 08/07/1990
NOME nato a LATINA il 13/10/1991
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che tutti i motivi dedotti dai ricorrenti sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato, sull’elemento soggettivo del dolo e sulla valutazione delle prove sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell’azione delle forze dell’ordine con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria opposizione ed il sostegno dato contro le stesse e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità;
ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base della descrizione contenuta nel verbale di arresto, supportata dai filmati delle telecamere di sicurezza del negozio, e della compiuta identificazione degli imputati valorizzando anche le condotte di supporto morale all’azione oppositiva diretta contro le forze dell’ordine oltre che della rissa intercorsa con gli agenti della sicurezza privata, non rilevando la diretta e personale partecipazione ad azioni violente;
ritenuto che le altre censure sull’eccessività della pena sono ugualmente generiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (resistenza collettiva, finalità dell’azione violenta), espresse dalla Corte di appello di Roma, che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Presidente