Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 495 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DNOME GLYPH
nato a NAPOLI il 26/05/1978
avverso la ordinanza del 02/08/2023 del TRIBUNALE DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 2 agosto 2023 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Velletri gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione a quattro reati contestati nell’imputazione provvisoria, relativi alla importazione di gasolio con evasione di imposte per oltre cinque milioni di euro (capo 19), alla ricettazione di gasolio di provenienza
delittuosa, in quanto sottratto dai serbatoi dell’aeroporto militare di Pratica di Mare (capo 3), alla sottrazione all’accertamento e al pagamento delle imposte sui carburanti (capo 6) e alla manomissione del misuratore volumetrico della colonnina della propria stazione di servizio (capo 8).
Ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del propro difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in ragione di due motivi.
2.1. Erronea applicazione della legge penale e processuale con violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. e delle altre contestazioni per travisamento della prova.
La singola posizione dell’indagato non è stata esaminata correttamente e specificamente, essendovi stata confusione con quella degli indagati COGNOME e COGNOME.
Per il reato contestato al capo 1), così come per i delitti contestati negli altri capi di incolpazione, “le intercettazioni analizzate non sono idonee e sufficienti a raggiungere la soglia dei gravi indizi di colpevolezza”.
Vi è stato travisamento della prova, quanto alla ricettazione, perché il dato relativo alla sottrazione del carburante (e quindi alla sussistenza del reato presupposto) è solo ipotetico.
Anche per i residui reati il Tribunale “travisava completamente il quadro probatorio persuadendosi di elementi che non trovavano riscontro nella realtà”.
2.2. Erronea applicazione della legge penale e processuale per violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Non sono stati correttamente valutati né il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva, che presuppone il riconoscimento di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, né i criteri di scelta della misura cautelare, considerati i princìpi di proporzionalità e adeguatezza.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamenti infondati.
5. La motivazione dell’ordinanza impugnata è puntuale e specifica anche avuto riguardo alla posizione di NOME COGNOME, che con essa in larga parte non si è confrontato, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di “specificità estrinseca”, rilevante anche in sede cautelare, con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame, attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 581 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).
Il Tribunale ha ampiamente esaminato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati contestatigli ai capi 1 dell’imputazione (pagg. 4-7), 3 (pagg. 7-1C)), 7 (pagg. 7-13) e 8 (pagg. 13-14), disattendendo le deduzioni difensive, in questa sede riproposte.
Precisa e logica è anche la motivazione dell’ordinanza in ordine al punto inerente alla sottrazione di carburante dall’aeroporto militare di Pratica di Mare, delitto presupposto della ricettazione.
Oltre che generico, nel primo motivo di ricorso sono state proposte non consentite doglianze di natura fattuale, essendosi poi evocato un “travisamento della prova”, eccentrico rispetto al tema di cui qui si tratta.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di misure cautelari personali, avuto particolare riguardo alla gravità indiziaria, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 26693901; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01).
Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, COGNOME, non mass. sul punto, nonché Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976–01).
Il ricorso, proponendo anche una lettura alternativa del contenuto di varie conversazioni intercettate, contrasta altresì con il principio consolidato secondo il quale l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggedi che conversano, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindac:ata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164), circostanza non ravvisabile nella fattispecie.
6. Il motivo inerente alla sussistenza delle esigenze cautelar’ è privo di fondamento, avendo il Tribunale rimarcato la gravità dei fatti contestati, osservando che “a partire dal 2019 e fino alle indagini proseguite nel 2023, è rimasto costante il perseguimento di modalità illecite di approvvigionamento di gasolio, con peculiare e costante spregiudicatezza che rende concreta e attuale, tuttora, la necessità di impedire la prosecuzione di approvvigionamenti illeciti di carburante” (pag. 15).
Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione de reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 28056601; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122-01).
Infine, nell’ordinanza impugnata vi era specifica motivazione anche in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, che comunque il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con ordinanza depositata il 9 ottobre 2023, ha sostituito con quella dell’obbligo di dimora, essendo così venuto meno sul punto l’interesse del ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.