Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici o Intempestivi
L’ordinanza in commento offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi davanti alla Suprema Corte. Un caso di inammissibilità ricorso Cassazione diventa l’occasione per ribadire principi fondamentali in materia di notifiche al difensore e di limiti al sindacato di legittimità sulla determinazione della pena. La decisione sottolinea come la precisione e la tempestività dei motivi di impugnazione siano cruciali per evitare una pronuncia sfavorevole in rito.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Genova, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre principali doglianze. In primo luogo, lamentava un vizio procedurale, sostenendo la nullità della notifica della citazione in appello, in quanto effettuata al precedente difensore e non a quello nominato successivamente. In secondo luogo, contestava la sentenza per un vizio di motivazione relativo alla congruità del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Infine, implicitamente, sollevava la questione della mancata applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44401/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi proposti come generici e manifestamente infondati. L’analisi della Corte si è soffermata su ciascuno dei punti sollevati dalla difesa, offrendo una disamina rigorosa delle ragioni dell’inammissibilità.
La questione della notifica al difensore
La Corte ha respinto la presunta nullità della notifica. Dall’esame degli atti è emerso che il decreto di citazione in appello era stato correttamente notificato al precedente difensore, che rivestiva anche la qualità di domiciliatario, in data 25 gennaio 2024. La revoca del mandato e la nomina del nuovo legale sono avvenute solo successivamente, il 14 febbraio 2024. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato con Cass. n. 30185/2020), la notifica al precedente difensore domiciliatario, effettuata prima della nomina del nuovo, è pienamente valida. Di conseguenza, nessuna nullità poteva essere eccepita.
La censura sulla congruità della pena
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può estendersi a una nuova valutazione della congruità della sanzione. Il giudice di Cassazione può intervenire solo se la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, il ricorrente si limitava a sollecitare una rivalutazione nel merito, senza evidenziare vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, rendendo la censura generica e, pertanto, inammissibile.
La richiesta tardiva dell’art. 131-bis c.p.
Infine, la Corte ha rilevato che il motivo relativo all’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. Tale questione non era stata sollevata con i motivi di appello, precludendo così la possibilità di un suo esame da parte della Cassazione. Questa regola processuale impedisce che vengano introdotte nel giudizio di legittimità questioni nuove non sottoposte al vaglio del giudice del grado precedente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del processo penale. L’inammissibilità è stata dichiarata per la combinazione di genericità dei motivi e manifesta infondatezza delle censure. La Corte ha applicato rigorosamente le regole sulla validità delle notifiche al difensore domiciliatario, sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la quantificazione della pena e sul divieto di introdurre nuove questioni in Cassazione (il cosiddetto ‘ius novorum’). La decisione riafferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Conclusioni
L’ordinanza esaminata costituisce un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e tempestivi. L’inammissibilità ricorso Cassazione non è solo un esito processuale, ma la conseguenza di una strategia difensiva che non rispetta i rigidi paletti del giudizio di legittimità. Per i professionisti legali, ciò significa dover articolare le censure in modo dettagliato, evidenziando vizi di legge o difetti logici manifesti, e sollevare tutte le questioni rilevanti già nei gradi di merito. Per l’imputato, la conseguenza diretta dell’inammissibilità è non solo la definitività della condanna, ma anche l’onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
È valida la notifica della citazione in appello al difensore precedente, se nel frattempo ne viene nominato uno nuovo?
Sì, la notifica è valida se viene effettuata al precedente difensore domiciliatario prima della revoca del suo mandato e della nomina formale del nuovo legale. La validità si cristallizza al momento in cui la notifica viene perfezionata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di ridurre una pena ritenuta eccessiva?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la congruità della pena decisa dai giudici dei gradi precedenti. Può annullare la decisione solo se la motivazione sulla pena è inesistente, palesemente illogica o frutto di un errore di diritto, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Si può sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, il ricorso è inammissibile su questo punto. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere formulata nei gradi di merito, in particolare con l’atto di appello. Proporla per la prima volta in Cassazione costituisce un motivo nuovo, non consentito in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 30/09/2004
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME con i quali si eccepisce omessa notifica della citazione in appello al nuovo difensore di fiducia nominato, e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionator sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza;
considerato, infatti, che dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione in a fu correttamente notificato il 25 gennaio 2024 al precedente difensore domiciliatario, dunque, prima della revoca e contestuale nomina del nuovo difensore con atto depositato il 14 febbraio 2024, difensore che ha formulato conclusioni scritte per l’udienza del 5 marzo 2024: esclusa, pertanto, la sussistenza della eccepita nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, De Silvio Rv. 279858);
ritenuta inammissibile per genericità la censura con la quale si deduce l’eccessività de trattamento sanzionatorio, che mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142); rilevato che il motivo con il quale si deduce l’omessa applicazione dell’art. 131 b cod. pen. è inammissibile perché non dedotto in appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
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