Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta una delle cause più frequenti di chiusura del processo penale, impedendo alla Suprema Corte di esaminare il merito della questione. Con l’ordinanza in esame, i giudici di legittimità ribadiscono i principi cardine che governano l’accesso a questo ultimo grado di giudizio, sanzionando la genericità e la natura meramente ripetitiva dei motivi di impugnazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito sotto due profili principali: il riconoscimento della recidiva e il mancato accoglimento della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente e infondata su entrambi i punti, chiedendone l’annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha respinto le doglianze del ricorrente senza entrare nel merito, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione preliminare dei motivi di ricorso, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione sulla base di argomentazioni precise, che evidenziano i vizi del ricorso presentato. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla struttura e sul contenuto dei motivi, rilevandone l’inadeguatezza processuale.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il principale vizio riscontrato dalla Corte è stata la genericità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le censure mosse dal ricorrente erano meramente reiterative di argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è sufficiente riproporre le stesse difese già disattese nei gradi precedenti; è necessario, invece, individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata.
La Corretta Valutazione della Recidiva
La Corte ha specificato che il giudice del rinvio aveva correttamente colmato il vuoto motivazionale precedentemente rilevato in ordine alla recidiva. La nuova motivazione, secondo la Cassazione, giustificava ampiamente il giudizio di maggiore pericolosità dell’imputato, basandosi sui suoi precedenti penali che ne evidenziavano la spregiudicatezza e la tendenza a commettere reati per trarne profitti illeciti. Il riferimento a condanne successive non è stato considerato un errore, in quanto utilizzato solo per confermare, attraverso la natura e l’epoca dei reati, il quadro complessivo della personalità dell’imputato.
L’Esclusione delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha chiarito che la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non era più deducibile. Questo perché tale questione non era stata oggetto del precedente ricorso in Cassazione che aveva portato al rinvio. Il principio è chiaro: il giudizio di rinvio è limitato ai punti specifici per i quali la precedente sentenza è stata annullata, e non può estendersi a questioni non devolute in precedenza.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche sull’inammissibilità ricorso cassazione
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, è cruciale che i motivi siano specifici, critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e non una semplice riproposizione delle difese precedenti. La condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria funge da deterrente contro ricorsi presentati con finalità meramente dilatorie o senza adeguato fondamento giuridico.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto i motivi proposti erano una mera ripetizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
La Corte ha riesaminato la questione delle attenuanti generiche?
No, la Corte non ha riesaminato la questione perché la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non era stata oggetto del precedente ricorso che aveva portato all’annullamento con rinvio, e quindi non era più deducibile in questa fase.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44392 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 04/06/1978
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME con i qua contesta sotto vari profili la motivazione resa in relazione alla ritenuta recidiva e all’om riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione;
rilevato, infatti, che in sede di rinvio risulta colmato il vuoto motivazionale rileva questa Corte esclusivamente in ordine alla recidiva semplice, risultando non più deducibile la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche perché non oggetto del precedente ricorso (v. pag.7) e ampiamente giustificato il giudizio di maggiore pericolosità espresso s precedenti penali dell’imputato, che ne segnalavano la spregiudicatezza e la tendenza a lucrare illeciti profitti; rilevato che il riferimento a condanne successive non è errato, avendo i gi unicamente rimarcato l’epoca di commissione e la natura dei reati, ritenuti elementi confermativi del giudizio espresso e tali da prevalere sui dati indicati dalla difesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024.