Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la specificità dei motivi sia un requisito fondamentale nel processo penale. Un caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione diventa una lezione preziosa sull’importanza di strutturare un’impugnazione in modo efficace, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito. Analizziamo come la Corte Suprema ha affrontato un ricorso basato su motivi ritenuti aspecifici e riproduttivi.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro una Condanna per Stupefacenti
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La condanna riguardava un reato in materia di sostanze stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva cercato di sostenere la tesi della lieve entità del fatto e della destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tali argomentazioni, basando la propria decisione su elementi concreti, tra cui l’ingente quantitativo di sostanza sequestrata, corrispondente a 186 dosi medie giornaliere.
La Decisione della Corte: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente processuale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dalla difesa non possedevano i requisiti minimi per poter essere esaminati.
La Genericità dei Motivi d’Appello
Il punto centrale della decisione risiede nella valutazione dei motivi del ricorso come ‘aspecifici’ e ‘meramente riproduttivi’. In pratica, la difesa si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica puntuale e specifica al ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
La Valutazione sulla Quantità e Destinazione della Sostanza
La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione corretta e non manifestamente illogica per escludere la lieve entità del fatto. Il dato ponderale di 186 dosi è stato ritenuto di per sé già significativo. Inoltre, la tesi difensiva dell’uso personale è stata liquidata come ‘del tutto assertiva’ e in contrasto con le altre emergenze processuali, non specificate nell’ordinanza ma evidentemente presenti nel fascicolo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso si limita a riproporre le medesime questioni di fatto, senza evidenziare vizi specifici di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria), esso non supera il vaglio di ammissibilità. In questo caso, i motivi non hanno attaccato la coerenza della sentenza d’appello, ma hanno semplicemente ripresentato una diversa lettura dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per gli operatori del diritto: un ricorso per cassazione, per avere successo, deve essere un’analisi critica e mirata della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici precisi, dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la propria decisione. La genericità e la ripetitività si traducono inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per l’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e si limitavano a riproporre censure già correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare validamente le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Quale elemento è stato decisivo per escludere la lieve entità del fatto?
L’elemento decisivo è stata la considerevole quantità della sostanza, pari a 186 dosi medie giornaliere, ritenuta di per sé significativa. La Corte ha inoltre confutato la tesi difensiva della destinazione ad uso personale, giudicandola puramente assertiva e priva di riscontri.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letta anche la memoria del difensore del ricorrente, con cui contesta la rilevata inammissibilità del ricorso, chiedendone la trattazione in pubblica udienza;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili;
Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, dove la Corte di appello ha spiegato con coretti argomenti non manifestamente illogici perché il fatto – anche al di là del dato ponderale, di per sé già significativo, trattandosi di 186 dosi medie giornaliere – non poteva ritenersi lieve, anche confutando la tesi difensiva, rimasta del tutto assertiva, rispetto alle emergenze di segno contrario, della destinazione della sostanza ad uso personale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024.