Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Censure Generiche Decretano il Fallimento dell’Appello
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione, il cui giudizio, però, è strettamente vincolato a specifici requisiti di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare censure precise e pertinenti, anziché limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di evasione (art. 385 c.p.) e porto di oggetti atti ad offendere (art. 4 della L. n. 110/1975). Non accettando la condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali. Con il primo, contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Con il secondo, metteva in discussione l’affermazione della sua responsabilità per il reato di porto d’armi.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, ritenendo che le censure mosse dall’imputato non fossero consentite in sede di legittimità. Secondo la Corte, i motivi erano non solo generici, ma anche manifestamente infondati, e non riuscivano a scalfire la solidità della motivazione della sentenza d’appello.
Analisi dei motivi di inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso. Per quanto riguarda il diniego della non punibilità (art. 131-bis c.p.), i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica, coerente e puntuale. La gravità del fatto, desunta dalle modalità di tempo e di luogo, insieme ai numerosi precedenti penali e giudiziari dell’imputato, costituivano elementi sufficienti a giustificare l’esclusione di tale beneficio. Allo stesso modo, il secondo motivo relativo alla responsabilità per il porto di oggetti atti ad offendere è stato giudicato inammissibile perché la Corte di merito aveva già vagliato e disatteso le argomentazioni difensive con corretti argomenti giuridici, valorizzando le risultanze processuali e le dichiarazioni testimoniali.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva costruito una motivazione solida, basata su elementi concreti (gravità del fatto, precedenti dell’imputato, prove testimoniali). Le censure del ricorrente, al contrario, si sono rivelate mere contestazioni generiche, incapaci di evidenziare vizi di legittimità e quindi inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario articolare motivi specifici, che individuino con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza per il ricorrente non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere onerato del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati, ovvero non consentiti dalla legge in sede di legittimità, dove non si possono riesaminare i fatti ma solo la corretta applicazione della legge.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte d’Appello ha considerato la gravità del fatto, valutata in base alle modalità di tempo e di luogo in cui è stato commesso, nonché i numerosi precedenti penali e giudiziari a carico dell’imputato.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MATERA il 03/07/1982
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 30458-2024
NOMECOGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 385 cod. pen. e all’art. 41. n. 110 del 1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;
considerato che in merito al primo motivo, inerente il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando essenzialmente la gravità del fatto anche a causa delle modalità di tempo e di luogo dello stesso nonché ai plurimi precedenti penali e giudiziari risultanti a carico (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla responsabilità di cui all’art. 4 della I. n. 110 del 1975, non è consentito in sede di legittimità in quanto adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando le risultanze processuali e le dichiarazioni testimoniali (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata ma anche sentenza di primo grado sul punto);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.