Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi un ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Il principio fondamentale è che la Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Questo caso, riguardante una condanna per resistenza a seguito di una sommossa carceraria, illustra perfettamente come la genericità e la riproposizione di censure già esaminate portino a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.
I Fatti del Processo: Rivolta in Carcere e Condanna
Due soggetti venivano condannati nei gradi di merito per il reato di resistenza, oltre a lesioni e danneggiamenti, commessi durante una sommossa all’interno di un istituto penitenziario. La rivolta era scoppiata a seguito della morte di un altro detenuto. I giudici di merito, pur tenendo conto del contesto di tensione che aveva originato i disordini, avevano ritenuto provata la responsabilità degli imputati sulla base di dettagliate testimonianze degli agenti operanti.
La pena inflitta era stata quantificata in prossimità dei minimi edittali, con un esiguo aumento per la continuazione tra i vari reati, proprio in considerazione delle ragioni alla base della protesta.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella valutazione delle prove e nella determinazione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato le loro doglianze, evidenziando come i motivi proposti fossero inaccoglibili per diverse ragioni strutturali.
Analisi sull’inammissibilità del ricorso in cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che non è sua facoltà procedere a una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova, come le testimonianze. Un ricorso che, di fatto, chiede ai giudici di Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito è destinato all’insuccesso.
Nel caso specifico, i ricorsi sono stati definiti “generici e meramente riproduttivi” di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Gli argomenti difensivi non introducevano nuove critiche di legittimità, ma si limitavano a contestare l’interpretazione dei fatti, operazione preclusa in questa sede.
La Congruità della Motivazione sulla Pena
Un altro aspetto interessante riguarda la motivazione della pena. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente giustificato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche (in ragione della sola parziale confessione) sia l’aumento per la continuazione. Citando un precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020), ha chiarito che un aumento di pena contenuto, come quello applicato nel caso di specie, non richiede un obbligo di specifica e dettagliata motivazione, essendo di per sé indice di una valutazione moderata da parte del giudice.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di fatto (riservato ai primi due gradi) e giudizio di diritto (proprio della Cassazione). I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché:
1. Erano generici: Non individuavano vizi di legge specifici nella sentenza impugnata, ma si limitavano a una critica astratta.
2. Erano ripetitivi: Riproponendo le medesime argomentazioni già vagliate e motivatamente disattese dalla Corte d’Appello.
3. Miravano a una rivalutazione del merito: Chiedevano alla Corte di riconsiderare le prove testimoniali, invadendo una sfera di competenza esclusiva dei giudici di merito.
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione congrua, logicamente corretta e priva di vizi manifesti, sia sulla colpevolezza degli imputati sia sulla quantificazione della sanzione.
Le Conclusioni
La decisione riafferma l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione che si concentri esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto manifesto di motivazione. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, se non nei ristretti limiti del vizio logico, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza costituisce un monito a formulare censure precise e pertinenti alla natura del giudizio di Cassazione, evitando di trasformare il ricorso in un terzo grado di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano generici, meramente ripetitivi di questioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come le testimonianze?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti o le prove del processo. La valutazione delle testimonianze è un’attività tipica del giudizio di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Corte ha considerato la causa scatenante della rivolta nel determinare la pena?
Sì, il provvedimento evidenzia che i giudici di merito avevano tenuto conto delle ragioni dei disordini (la morte di un detenuto), quantificando la pena in prossimità dei minimi previsti dalla legge e applicando un aumento esiguo per i reati connessi, dimostrando così di aver considerato il contesto specifico dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46442 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato il 25/05/1985
NOME COGNOME nato il 25/10/1977
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 24/ RG 22197
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi;
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Va premesso che gli imputati sono stati ritenuti responsabili di una resistenza commessa in carcere nel corso di una sommossa e la pena è stata quantificata in prossimità dei minimi edittali con un esiguo aumento per la continuazione sia rispetto alle lesioni, ai danni di oltre dieci operanti, sia ai danneggiamenti, proprio in quanto i giudici di merito hanno tenuto conto delle ragioni dei disordini (la morte di un detenuto). La sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della parziale confessione degli imputati e, con riferimento alla continuazione, il contenuto aumento di pena è stato tale da non richiedere obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 27977);
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di Hicem prospetta una rivalutazione delle fonti di prova con censure di puro merito oltre che del tutto generiche nonostante la sentenza riporti nel dettaglio le testimonianze degli agenti operanti con descrizione dello sviluppo della resistenza e delle lesioni per come consumatesi nelle diverse fasi da parte degli imputati (pagg. da 2 a 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
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