Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Vengono Rigettati
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti di accesso al giudizio di legittimità. Quando si presenta un ricorso, è fondamentale che i motivi non siano una mera ripetizione di argomenti già discussi. In caso contrario, si rischia una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione, con tutte le conseguenze del caso. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di una città del Sud Italia per reati gravi tra cui narcotraffico e ricettazione, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Ciascun ricorrente ha sollevato specifiche doglianze:
* Il primo imputato ha contestato la sussistenza del dolo nel reato di ricettazione e il mancato riconoscimento della continuazione tra questo e i reati di narcotraffico.
* Gli altri due coimputati hanno invece lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
La Corte Suprema di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare la validità e la fondatezza di tali motivi.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. La decisione si basa su una distinzione netta tra i motivi presentati dal primo ricorrente e quelli degli altri due, sebbene l’esito sia stato identico per tutti.
La Posizione del Primo Ricorrente: Motivi Ripetitivi
Per quanto riguarda il primo imputato, la Corte ha osservato che i motivi del suo ricorso erano “meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La sentenza d’appello, secondo gli Ermellini, aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti per rigettare le stesse questioni. La riproposizione di tali argomenti in sede di legittimità, senza individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
La Posizione degli Altri Ricorrenti: Manifesta Infondatezza
Per gli altri due imputati, i motivi sono stati giudicati “manifestamente infondati”. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia sulla misura della pena. I giudici di merito avevano già condotto un “adeguato esame delle deduzioni difensive”, rendendo il loro giudizio non censurabile in sede di legittimità.
Conseguenze dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
L’ordinanza si conclude con una pronuncia che segue la previsione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. A seguito della dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta loro una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno, da versare in favore della Cassa delle ammende, a causa della loro colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte risiede nel principio fondamentale secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica delle decisioni precedenti. I ricorsi che si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, senza evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, non superano il vaglio di ammissibilità. Per il primo ricorrente, la Corte ha ravvisato una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi con motivazioni corrette e puntuali. Per gli altri due, i motivi sono apparsi da subito privi di fondamento, poiché la sentenza d’appello aveva adeguatamente giustificato le sue scelte sanzionatorie e la valutazione sulle circostanze attenuanti. In entrambi i casi, mancava il presupposto essenziale per un utile esame da parte della Corte di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario formulare censure specifiche, precise e pertinenti, che attacchino la correttezza giuridica o la tenuta logica del provvedimento impugnato. I ricorsi generici, ripetitivi o manifestamente infondati non solo non hanno possibilità di successo, ma comportano anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione dei ricorsi per Cassazione, evitando di intasare la giustizia con impugnazioni prive dei requisiti di legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono meramente ripetitivi di questioni già decise nei gradi di merito o perché sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento giuridico.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni e critiche già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche censure contro la logica o la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47425 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a VALONA( ALBANIA) il 20/02/1986 NOME COGNOME nato a KUKES( ALBANIA) il 08/11/1975 NOME COGNOME nato a KUKES( ALBANIA) il 10/07/1990
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
t
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che ì ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto:
quelli proposti nell’interesse del COGNOME, afferential dolo della ricettazione di cui al cap eal mancato riconoscimento della continuazione tra tale fatto e quelli, inerenti al narcotraff parimenti ascritti al ricorrente dalla sentenza appellata, sono meramente riproduttivi di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine Se 6 della sentenza gravata);
quelli proposti dagli altri due imputati ricorrenti, afferenti al mancato riconoscimento d generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti /così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ( si veda pag. 4, dal secondo capoverso) ;
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilt i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.