Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza di Motivi Specifici e Pertinenti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i requisiti di un’impugnazione, ribadendo un principio fondamentale: per accedere al giudizio di legittimità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso Cassazione proposto da un imputato fornisce preziose indicazioni sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulle conseguenze di una loro formulazione carente.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, si è rivolto alla Suprema Corte per ottenere l’annullamento della decisione. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno della sua richiesta sono stati giudicati inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità, portando a una pronuncia di rigetto in rito.
Analisi dei Motivi e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha esaminato punto per punto le censure sollevate dal ricorrente, evidenziandone le criticità che ne hanno determinato l’inammissibilità. Questo esame rigoroso è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Motivi Generici ed Eccentrici: Il Primo Vizio
Un primo gruppo di doglianze è stato qualificato come connotato da “immediata genericità ed eccentricità”. Il ricorrente contestava l’utilizzabilità di dichiarazioni rese in sede testimoniale, ma lo faceva in modo vago, senza precisare chi fosse il soggetto escusso o in quale fase processuale ciò fosse avvenuto. Tale genericità è apparsa ancor più evidente considerando che il processo si era svolto con un rito che prevedeva una cognizione basata principalmente su atti documentali, rendendo la censura astratta e scollegata dalla realtà processuale.
La Contestazione di un’Aggravante Inesistente
Un altro motivo di ricorso è stato definito “parimenti eccentrico”, in quanto contestava un’aggravante che, di fatto, era rimasta estranea sia all’imputazione sia alla condanna. In pratica, il ricorrente si difendeva da un’accusa mai formulata, dimostrando una chiara “distonia rispetto al fatto giudicato” e rendendo il motivo irricevibile.
Motivi Meramente Riproduttivi: Un Errore Frequente
Gli ultimi motivi sono stati considerati meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito. In particolare:
1. Causa di non punibilità: La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) era già stata motivatamente esclusa dalla Corte d’Appello.
2. Prescrizione: La doglianza relativa all’intervenuta prescrizione è stata giudicata infondata, poiché la Corte ha rilevato che il decorso del tempo era stato legittimamente interrotto dalla recidiva reiterata e da periodi di sospensione del processo, elementi non specificamente contestati nel ricorso.
Riproporre le medesime argomentazioni senza individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, funzione che non spetta alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui il ricorso deve presentare critiche mirate a vizi di legge e non può essere un pretesto per ridiscutere i fatti. I motivi presentati erano carenti sotto ogni profilo: alcuni erano generici e astratti, altri si riferivano a questioni non pertinenti al caso, altri ancora erano una semplice riproposizione di argomenti già esauriti. L’assenza di censure valide e specifiche ha quindi reso inevitabile una pronuncia di inammissibilità del ricorso Cassazione, che impedisce alla Corte di esaminare la vicenda nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Le conseguenze di tale pronuncia sono significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: risarcitoria per l’uso improprio della macchina giudiziaria e deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati. La decisione rafforza l’idea che il giudizio di Cassazione è una risorsa preziosa da utilizzare solo in presenza di reali e fondati vizi di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono consentiti dalla legge, ad esempio se sono eccessivamente generici, non pertinenti ai fatti contestati (eccentrici), o se si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza sollevare specifiche questioni di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro.
La recidiva ha influito sulla decisione relativa alla prescrizione?
Sì. La Corte ha evidenziato che l’estinzione del reato per prescrizione era stata impedita dalla “recidiva reiterata”, contestata e riconosciuta all’imputato, oltre che dai periodi di sospensione del processo. Questi elementi hanno prolungato il tempo necessario per la prescrizione, rendendo infondata la doglianza del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47419 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il 12/06/1986
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo fa riferimento alla asserita inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall’i e riferite in sede testimoniale da uno degli operanti verso i quali il ricorrente avrebbe oppost resistenza contestata ma la doglianza, a tacer d’altro, appare connotata da immediata genericità ed eccentricità (non si precisa chi sia il soggetto asseritannente escusso, in quale occasion sarebbe stato sentito visto che il giudizio è stato definito con tit rito a forma co condizionato solo ad una produzione documentale, ne quali siano le dichiarazioni dell’imputato apprezzate in sentenza, atteso che lo scrutinio della decisione gravata non dà conto di altr affermazioni riferibili all’imputato, riportate dal verbale di arresto e dalla relazione di redatta nell’occasione, acquisiti in ragione del rito, concretanti, in parte, la condotta contest
parimenti eccentrico è il secondo motivo cheyin termini di chiara distonia rispetto al fa giudicato, contesta una aggravante, nel caso rimasta estranea all’imputazione e alla condanna;
gli altri due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla non applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cp (si vedano i: 2.2 della sentenza gravata), sia in relazione alla intervenuta estinzione per prescrizion all’evidenza impedita dalla recidiva reiterata, contestata e riconosciuta seppur riten equivalente alle generiche, nonché dai periodi di sospensione indicati in sentenza, non contraSati dal ricorso: cfr pag 7, penultimo capoverso);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.